Condominio

Crollo dell’edificio o disastro colposo, la Cassazione chiarisce le differenze

Il reato di disastro colposo non è un reato di pericolo, bensì di evento, per cui è necessario che il crollo si sia verificato

di Giulio Benedetti

Il reato previsto dagli articoli 449 e 434 c.p. è il disastro colposo, consistente nella condotta colposa di chi commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione , se lo stesso avviene. La Corte di Cassazione (sent. n. 39128/2018) ha già chiarito la distinzione tra i due reati.

Il disastro
Il reato dell'art. 676 c.p. , a differenza di quello previsto dall'art. 449 c.p. in relazione all'art. 434 c.p., ha la natura di reato proprio del progettista e del costruttore dell'edificio o dell'altra costruzione che per sua colpa rovini. Il reato di disastro colposo non è un reato di pericolo, bensì di evento , per cui è necessario che il crollo si sia verificato.

Ovvero è necessario che per configurare il delitto di crollo colposo è necessario che il crollo sia un disastro, ovvero sia un avvenimento di tale gravità da porre in concreto pericolo la vita delle persone , in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio circostante.

Il crollo
Il crollo è un caduta violenta ed improvvisa della costruzione , senza che sia necessaria la disintegrazione delle strutture essenziali. L'art. 676, secondo comma, c.p. ha una portata assai più limitata poiché per la sua sussistenza non è necessaria tale diffusività e non si richiede che dal crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato delle persone. La Corte di Cassazione (sent .n. 51734/2017) ha ritenuto immune da censure una sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli 434 e 449 c.p. nel caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta di un muro portante al confine tra due edifici contigui , con il conseguente crollo del solaio sovrastanti un garage e l'androne di un palazzo.

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