Condominio

La videosorveglianza condominiale può provare il danneggiamento

Nel caso esaminato si è rivelata prova determinante per la condanna di due soggetti che si erano introdotti in un negozio di un condominio

di Giulio Benedetti

Le assemblee condominiali spesso sono divise sull'installazione degli impianti di videosorveglianza delle parti comuni e sui relativi costi. Spesso i condòmini affermano che le relative spese sono inutili in quanto gli impianti non sono idonei a prevenire i reati e nel perseguire i colpevoli. La Cassazione (ordinanza 18759/2020) smentisce queste affermazioni poiché nel caso trattato sono state le riprese dell'impianto di videosorveglianza a provare la commissione da parte di due soggetti del reato di danneggiamento aggravato nei confronti di un condominio.

I fatti
La Cassazione ha dichiarato inammissibile (condannando anche i ricorrenti al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende) il ricorso di due soggetti contro la sentenza la quale li aveva riconosciuti responsabili del reato di danneggiamento delle inferriate di un negozio di un condòmino. I ricorrenti lamentavano l'inidoneità della motivazione della sentenza a provare la commissione del reato in quanto era basata su immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza.

La Cassazione non condivideva gli argomenti difensivi, poiché affermava che la sentenza si basava anche su deposizioni testimoniali e in quanto il ricorso riproponeva , nel giudizio di legittimità , argomenti già esaminati e risolti dal giudice . Infatti nella sentenza si afferma che i due soggetti , in concorso con un complice rimasto ignoto, entrarono nel condominio per introdursi all'interno di alcune botteghe , ed una volta sorpresi si davano alla fuga.

L’aggravante del danneggiamento
Il giudice affermava che il danneggiamento delle inferriate era strumentale all'introduzione all'interno dei locali del condominio. Ricorreva la circostanza aggravante del reato di danneggiamento poiché vi è una continuità normativa tra la fattispecie dell'articolo 635, comma secondo , numero 3 in relazione all'articolo 625 numero 7 Codice penale.

La Corte di Cassazione affermava che la motivazione della sentenza era incensurabile anche laddove non riconosceva la causa di non punibilità, prevista dall'articolo 131 bis Codice penale , in ragione sia delle modalità dell'azione , sia nella reiterazione delle condotta ad opera di un soggetto , già destinatario di altre due condanne irrevocabili. In definitiva l'ordinanza predetta riconosce il valore legale di piena prova alle riprese dell'impianto di videosorveglianza in ordine alla dichiarazione della penale responsabilità per i reati commessi in danno del condominio.

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