Condominio

Spese processuali: non esiste soccombenza per l’amministratore della comunione

A differenza dell’amministratore di condominio, la sua nomina o revoca ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione

di Luana Tagliolini

La nomina o la revoca giudiziaria di un amministratore della comunione ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e si sottrae, in materia di spese processuali, al principio della soccombenza (Cassazione, 10663/2020).

I fatti
La fattispecie sottoposta all'esame della Cassazione riguarda il caso di un partecipante alla comunione che aveva avanzato domanda di nomina di una amministratore giudiziario per la comunione ai sensi dell'articolo 1105 Codice civile. Il Tribunale non aveva accolto la domanda per mancanza di previa delibera assembleare della comunione e aveva condannato l'istante a rifondere le spese di giudizio agli altri “comunisti” che avevano resistito al suo ricorso.

Inoltrato l'appello, la Corte aveva condiviso l'inammissibilità del giudizio ex articolo 1105 Codice civile ma ometteva di pronunciarsi sull'altro motivo in contestazione riguardante la condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado. Condannava l'appellante al pagamento delle spese del procedimento di reclamo ai sensi dell'articolo 91 Codice di procedura civile (principio della soccombenza).

I motivi del ricorso in Cassazione, da parte dell'odierno ricorrente, riguardavano principalmente la regolazione delle spese dei gradi di merito cioè la falsa applicazione dell'articolo 91 citato essendo in ambito di volontaria giurisdizione.

La decisione
La Suprema Corte, proprio in considerazione che si era in presenza di un procedimento di volontaria giurisdizione, ha distinto la nomina e revoca dell'amministratore in ambito di comunione (che non ha valenza contenziosa) dalla nomina e revoca dell'amministratore di condominio.

La differenza tra l’amministratore della comunione e del condominio
La revoca giudiziaria di un amministratore della comunione, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra comproprietari, ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e si sottrae, in materia di spese processuali, al principio della soccombenza il quale prevede la presenza di una parte vittoriosa e di una soccombente in esisto alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso per la presenza di posizioni contrapposte che non sussistono tra i partecipanti alla comunione mentre sono presenti nel rapporto tra amministratore e condomino che ne abbia richiesto la revoca.

La conseguente ripartizione delle spese
I supremi giudici, nell'accogliere il primo motivo del ricorso, hanno confermato che le spese di primo grado relative al procedimento in oggetto dovevano rimanere a carico del soggetto che le aveva anticipate assumendo l'iniziativa giudiziaria.

Negli altri due gradi di giudizio gli stessi giudici, invece, hanno ritenuto sussistente la contrapposizione delle parti e concluso per la conflittualità delle posizioni per cui le spese di reclamo e di Cassazione soggiacciono, rispetto a quelle di primo grado, al principio della soccombenza. Per tali motivi, rinviavano, per la decisione di questo aspetto, alla Corte di appello in diversa composizione.

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