Condominio

In mediazione le parti devono essere presenti

In questi giorni, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7981 del 3.6.2020 ha richiamato l'attenzione sulla necessaria presenza personale delle parti in mediazione

di Fabrizio Plagenza

La materia condominiale rientra tra quelle espressamente indicate dall'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010. Conseguentemente, chi intende esercitare un diritto che abbia ad oggetto la “materia condominiale” deve, necessariamente, instaurare un procedimento di mediazione innanzi a un Organismo di Mediazione. Per questo motivo, l'esperimento del procedimento di mediazione è, nel nostro ordinamento, condizione di procedibilità, senza l'assolvimento della quale, pertanto, l'azione giudiziaria non può essere coltivata.

La ratio del legislatore, al momento dell'introduzione dell'istituto della mediazione, era indubbiamente quella di aiutare il sistema giustizia, gravemente inefficiente, mediante l'uso di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. In mediazione, infatti, le parti, assistiti dai loro legali, cercano, con l'aiuto di un mediatore, di raggiungere un accordo.

Perciò è logico, prima che necessario, tuttavia, che la parte sia presente effettivamente in mediazione. Per diverso tempo, in effetti, le parti delegavano i loro avvocati o altri, alla partecipazione agli incontri di mediazione, conferendo una mera delega. Ciò faceva sì che il mediatore non aveva modo di capire sin dove potesse essere da supporto. Incontrava difficoltà nel cercare di facilitare l'accordo tra le parti, proprio perchè esse, in realtà, spesso non comparivano personalmente.

Al fin di favorire l'effettività della mediazione nonché per potersi dire che la condizione di procedibilità sia avverata, la giurisprudenza più recente ha ribadito che in mediazione dovrà essere presente la parte personalmente. Vero è che, nel recente passato, una sentenza del Tribunale di Milano, decisamente non condivisibile a parere di chi scrive, ha ritenuto che la mancata effettiva partecipazione alla mediazione non avrebbe riflessi sulla procedibilità ( Sentenza n. 4275 del 03/05/2019 ). Tuttavia, a parte isolati provvedimenti, la giurisprudenza maggioritaria e quasi totalitaria è concorde nel ritenere la partecipazione personale della parte, condizione essenziale per potersi dire effettivamente esperito il procedimento di mediazione, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità.

La stessa nota sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione ( Suprema Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza 27/03/2019 n° 8473 ), ha ribadito, di fatto, la necessaria presenza della parte personalmente, ampliando la sua presenza anche per il tramite di un delegato “speciale”. Per la Suprema Corte, infatti, la partecipazione al primo incontro “non comporta che si tratti di attività non delegabile”. La partecipazione, infatti, può essere oggetto di delega che può essere effettuata anche a favore del proprio difensore, precisando però, dall'altro, che la parte deve conferire tale potere al difensore “mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.

Le sentenze di merito
Su questa scia, hanno fatto seguito diverse sentenza di merito, tra cui la Sentenza n. 2635/2019 pubbl. il 20/08/2019 dal Tribunale di Salerno così come la sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 2753/2018 in cui si legge che non può considerarsi “validamente esperito un tentativo di mediazione posto in essere non dalla parte personalmente, bensì dal suo procuratore” oppure ancora la sentenza del Tribunale di Ancona, n. 837/2019 secondo cui la legge “richiede una necessaria interazione delle parti stesse di fronte al mediatore: in altre parole, nella mediazione sono le parti ad essere protagoniste”.
Con il corollario che l'assenza della parte all'incontro di mediazione, a fronte della sola presenza dell'avvocato non munito di procura ad hoc che lo intenda sostituire, non è sufficiente per l'assolvimento della condizione di procedibilità della domanda.

In questi giorni, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 7981 del 3.6.2020 ha richiamato l'attenzione sulla necessaria presenza personale delle parti in mediazione. Il Giudice romano ha, infatti, dichiarato improcedibile una domanda giudiziale, avendo rilevato che all'incontro di mediazione, l'attrice “non era presente personalmente ma invece era presente il suo difensore giusta procura che il mediatore dichiara di aver ricevuto”.

Il Tribunale di Roma, richiamando la citata sentenza della Suprema Corte (n. 8473/2019) ha ribadito la necessaria presenza personale delle parti in mediazione oppure, in caso di conferimento di procura, “quest'ultima deve essere speciale cioè essere idonea ad impegnare la parte nella specifica fase della mediazione stessa, deve indicare nel contenuto lo specifico oggetto dell'attività delegata e nello specifico la disponibilità dei diritti oggetto di mediazione”. Per questi motivi, il tribunale romano dichiarava improcedibile la domanda giudiziale.

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