Condominio

La sentenza di primo grado del giudice di Pace non è ricorribile in Cassazione

Il condominio aveva proposto ricorso contro la sentenza del Giudice di pace che aveva revocato un decreto ingiuntivo emesso in favore dello stesso condominio

di Michele Orefice

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile – 2, con l'ordinanza n. 10063/20 del 28/05/2020 ha stabilito che la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace non può essere soggetta a ricorso diretto in cassazione, essendo sempre appellabile, sia nel caso in cui la pronuncia ecceda il limite della valutazione equitativa, che ammette il ricorso in appello senza limiti, sia quando la stessa pronuncia rientri nell'ambito della giurisdizione equitativa, sebbene, in questo caso, la proposizione dell'appello sia limitata ai vizi tassativamente indicati all'articolo 339 terzo comma del codice di procedura civile, ossia violazione di norme procedimentali, costituzionali, comunitarie, o dei principi regolatori della materia.

La revoca del decreto ingiuntivo
Il condominio proponeva ricorso in cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Angri, che aveva revocato un decreto ingiuntivo emesso in favore dello stesso condominio contro una condomina inadempiente nel pagamento delle quote condominiali.

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione, che evidenziava come il condominio avrebbe dovuto, eventualmente, appellare la sentenza del giudice di pace, nel caso in cui avesse valutato la sussistenza di uno dei motivi tassativamente indicati all'articolo 339 terzo comma del codice di procedura civile, che è l'unico rimedio impugnatorio ammissibile.

Impugnazione solo in appello
In particolare la Cassazione argomentava che l'esclusività dell'impugnazione in appello della sentenza del giudice di pace è riconducibile al principio di coerenza dell'ordinamento giuridico, deducibile dalla connessione tra l'articolo 339 suddetto, sull'appellabilità delle sentenze, e l'articolo 360 primo comma del codice di procedura civile, che prevede la possibilità di esperire il ricorso in cassazione soltanto per le sentenze pronunciate in primo grado o in appello.

Vale a dire che la sentenza emessa dal giudice di pace di Angri, essendo appellabile, seppure per motivi limitati, non poteva essere assoggettata al ricorso in cassazione, non configurandosi, appunto, l'inappellabilità della stessa sentenza di primo grado e quindi l'assenza di ulteriori mezzi di impugnazione. In definitiva, la sentenza del giudice di pace non è né una sentenza di appello e né, tantomeno, una sentenza pronunciata in un unico grado, essendo sempre e comunque appellabile, al di là se rientri o meno nell'ambito della giurisdizione equitativa, così come chiarito dalla sentenza di Cassazione n. 13019/07.

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