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Con quanti millesimi si può derogare alla norma Uni 10200?

Nel mio condominio, nel 2016, ci siamo adeguati al Dlgs 102/2014, installando i contacalorie in centrale termica per riscaldamento e acqua calda sanitaria. Vista la particolarità del nostro impianto non è possibile installare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione nelle singole unità immobiliari per il servizio riscaldamento. Questo è stato correttamente asseverato da un tecnico abilitato. Per il servizio ACS ci sono i classici contalitri. Vista l'impossibilità tecnica non abbiamo applicato la UNI 10200 e mantenuto i vecchi millesimi di riscaldamento. Questo è stato anche confermato dai chiarimenti del MISE sulla contabilizzazione del giugno 2017, risposta n°6. La revisione della UNI 10200:2018 al paragrafo 8.10 considera anche i casi di assenza di contabilizzazione non specificando quale tipo di millesimi debba essere adottato. Pertanto vorrei capire se si può derogare alla norma UNI 10200 utilizzando i millesimi che preferiamo o siamo obbligati a seguirla comunque e quindi a calcolare i millesimi di riscaldamento secondo la UNI 10200-2018? Inoltre, la deroga 141-2016 è possibile applicarla (abbiamo le differenze del 50%, anche qui asseverato da tecnico) anche se non è possibile misurare gli effettivi prelievi dei singoli appartamenti per il servizio di riscaldamento? Ha senso?

di Luca Rollino

La domanda

Nel mio condominio, nel 2016, ci siamo adeguati al Dlgs 102/2014, installando i contacalorie in centrale termica per riscaldamento e acqua calda sanitaria. Vista la particolarità del nostro impianto non è possibile installare sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione nelle singole unità immobiliari per il servizio riscaldamento. Questo è stato correttamente asseverato da un tecnico abilitato. Per il servizio ACS ci sono i classici contalitri. Vista l'impossibilità tecnica non abbiamo applicato la UNI 10200 e mantenuto i vecchi millesimi di riscaldamento. Questo è stato anche confermato dai chiarimenti del MISE sulla contabilizzazione del giugno 2017, risposta n°6. La revisione della UNI 10200:2018 al paragrafo 8.10 considera anche i casi di assenza di contabilizzazione non specificando quale tipo di millesimi debba essere adottato. Pertanto vorrei capire se si può derogare alla norma UNI 10200 utilizzando i millesimi che preferiamo o siamo obbligati a seguirla comunque e quindi a calcolare i millesimi di riscaldamento secondo la UNI 10200-2018? Inoltre, la deroga 141-2016 è possibile applicarla (abbiamo le differenze del 50%, anche qui asseverato da tecnico) anche se non è possibile misurare gli effettivi prelievi dei singoli appartamenti per il servizio di riscaldamento? Ha senso?

A cura di Smart24 Condominio

Il D.Lgs. 102/2014, così come modificato dal D.Lgs. 141/2016, prevede all'art. 9 comma 5 che nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffrescamento centralizzata, da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici è obbligatorio installare sotto-contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffrescamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.

Nei casi in cui l'uso dei sotto-contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, o proporzionato rispetto ai risparmi energetici, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari, salvo che anche l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi, con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459.

Qualora una memoria tecnica redatta da tecnico abilitato dimostri che non sia tecnicamente possibile o non sia economicamente conveniente installare sistemi di contabilizzazione di tipo diretto o indiretto, l'obbligo di utilizzare la norma UNI 10200:2018 decade integralmente, e si può procedere continuando a ripartire le spese per l'energia e per la gestione dell'impianto di riscaldamento utilizzando il criterio previsto dal Regolamento Condominiale. In tal caso, l'uso della UNI 10200:2018 diventa volontario (e non cogente come nel caso di presenza di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione individuali), e può essere proposto e utilizzato alternativamente al criterio previsto dal Regolamento Condominiale previa apposita delibera assembleare approvata con le maggioranze previste dalla legge (differenti a seconda che si tratti di Regolamento Assembleare o Contrattuale).

Per l'acqua calda sanitaria, la presenza di contalitri (equiparati dal Ministero dello Sviluppo Economico a dei sotto-contatori di energia), rende di fatto cogente l'obbligo della Norma UNI 10200:2018. Qualora sia attestata la presenza di differenze di fabbisogno termico per metro quadrato (per la produzione di acqua calda sanitaria) tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, allora si potrà attuare la deroga prevista dall'art. 9 comma 5 lettera d, ovvero suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica.

In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili. Rientrano tra questi parametri anche i millesimi previsti da Regolamento Condominiale per la ripartizione delle spese dell'acqua calda sanitaria. Trattandosi di differenze di fabbisogno termico, non si tratta di consumi reali misurati ma di valori di consumo energetico teoricamente calcolato da un professionista abilitato applicando la normativa vigente (Norme UNI/TS 11300 e collegate).

Pertanto, volendo riassumere per dare una risposta concreta al quesito: l'assenza motivata di sistemi di contabilizzazione, rende nei fatti possibile utilizzare i vecchi millesimi per la ripartizione delle spese di riscaldamento. Viceversa, la presenza di contalitri, obbliga a ripartire secondo UNI 10200:2018 le spese per acqua calda sanitaria, salvo sia dimostrata la presenza di differenze di fabbisogno termico per metro quadrato (riferito alla produzione di acqua calda sanitaria) superiori al 50 per cento tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale. In tal caso si potrà applicare in deroga la metodologia che prevede al minimo il 70% dell'importo complessivo ripartito secondo gli effettivi prelievi volontari, e al massimo il 30% ripartito secondo un altro parametro che sia pertinente, e sia approvato dall'assemblea condominiale.

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