Condominio

Rumori: non basta l’accertamento tecnico per condannare il titolare di una birreria

Necessari altri elementi tra i quali la bonifica del locale

di Rosario Dolce

Per i “rumori” il confronto dei rilievi tecnici, tra i consulenti dell'accusa e della difesa, è fondamentale. Tassello altrettanto importante è poi la “bonifica” del locale notturno, effettuata dai titolari dei locali notturni. Senza questi elementi la condanna del titolare del pub/birreria è invalida. Questo, in estrema sintesi, emerge dalla lettura della sentenza della corte di Cassazione pubblicata l'8 giugno 2020 numero 17279.

I fatti
La birreria nel locale fronte strada e i condòmini sopra. Situazioni incomputabili, non solo apparentemente. Tutela della proprietà, da una parte, tutela della iniziativa economica privata, dall'altra. Rumori che si protraggono oltre le prime ore della notte contro la quiete pretesa dai vicini, già dalle prime ore serali. In buona sostanza, un mix di volumi e di pretese giuridiche e sociali. C'è tutto questo e molto altro ancora in quanto descritto nella sentenza in esame.

La norma
L'articolo di riferimento è il 659 Codice penale, per il quale: «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità».
La norma in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, preservando nello specifico la tranquillità dei consociati.

La sentenza
Il provvedimento di merito impugnato aveva condannato il titolare del locale in ragione dell'accertamento tecnico condotto dai tecnici dell'Arpa. La sentenza di condanna è stata, tuttavia, annullata perché il giudice di merito non avrebbe comparato le risultanze tecniche con quelle offerte dalla difesa dell'imputato: «… sebbene si trattasse di rilievi non trascurabili, incidenti, da un lato, sulla correttezza dell'accertamento tecnico posto a base della condanna e, dall'altro, sull'esecuzione di un intervento, la bonifica del locale, di cui sarebbe stato dovere approfondire l'efficacia, o anche alla luce delle ripercussioni di questa condotta ai fini del computo del termine e di prescrizione del reato […]».

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