Condominio

Il giudice di merito può addebitare le spese processuali in misura diversa tra le parti

Spetta infatti a lui decidere, a chiusura del processo, quale sia la parte più sconfitta rispetto all'altra

di Michele Orefice

La Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza 10849 del 08 giugno 2020, ha stabilito che il giudice di merito ha il potere di decidere, in modo discrezionale, sulla proporzione della reciproca soccombenza delle parti ed il relativo addebito delle spese processuali, non essendo tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità tra la domanda accolta parzialmente e la misura delle spese poste a carico del soccombente.

I fatti
Un condomino ricorreva in Cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 09 maggio 2018, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, a seguito di impugnazione dello stesso condomino, annullando la delibera condominiale contestata, ma soltanto con riferimento all'approvazione di un riparto spese, per consumi acqua contabilizzati nel rendiconto dell'anno precedente, rigettando, invece, le ulteriori domande d'invalidità della delibera avanzate dall'attore, che veniva contestualmente condannato al pagamento, nei confronti del condominio resistente, di un importo pari a due terzi delle spese processuali sostenute dallo stesso condominio.

Il ricorso e il ragionamento della Cassazione
Il ricorso presentato dal condomino era fondato su un unico motivo di contestazione, ossia il fatto che la Corte di appello, pur avendo annullato la deliberazione condominiale impugnata dallo stesso condomino, lo aveva illegittimamente condannato alla refusione di due terzi delle spese processuali nei confronti del condominio, laddove, eventualmente, la domanda proposta poteva giustificare soltanto una compensazione parziale di tali spese, ma non l'accollo totale del residuo a suo carico.

La Cassazione dichiarava il ricorso manifestamente infondato, per il fatto che la Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado, soltanto in parte, in quanto aveva annullato la delibera condominiale esclusivamente nel punto relativo all'approvazione del riparto spese dell'acqua.

In particolare, la Cassazione evidenziava che la compensazione delle spese processuali è sempre legittima quando il giudice decide di accogliere alcune eccezioni di invalidità, per un determinato motivo, respingendo le altre richieste di annullamento connesse ad altre ragioni. Ciò in quanto una simile pronuncia di merito realizza una parziale e reciproca soccombenza tra le parti.

Va valutato dal giudice l’esito complessivo della lite
In pratica, la Cassazione ha ritenuto che la Corte di appello aveva deciso legittimamente di ripartire le spese processuali tra le parti, condannando il condomino a rifondere due terzi di tali spese al condominio, risultato parzialmente vincitore, in quanto la decisione scaturiva dalla considerazione dell'esito complessivo della lite.

In definitiva, la Cassazione ribadiva che nel processo in cui si cumulano una serie di domande contrapposte, che vengono accolte o rigettate parzialmente, la conseguenza è che spetta al giudice decidere, a chiusura del processo, quale sia la parte più sconfitta rispetto all'altra, in ragione della reciprocità della soccombenza.

Ciò in quanto, ai sensi dell'articolo 92 comma 2 del Codice di procedura civile, il potere discrezionale del giudice di decidere sulla proporzione della reciproca soccombenza e sull'addebito delle spese processuali alla parte soccombente è insindacabile in sede di legittimità, così come già deciso dalla stessa Cassazione – seconda sezione, con sentenza numero 30592 del 20 dicembre 2017.

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