Condominio

Il condomino matura diritto al rimborso delle sole spese urgenti

Qualora non lo fossero è necessario un passaggio assembleare per deliberarle

di Luana Tagliolini

Il principio della rimborsabilità solo delle spese urgenti è stato applicato dal Tribunale di Roma (sentenza 6405/2020) alla fattispecie riguardante un condominio citato, dinanzi al Giudice di Pace, da alcuni proprietari di un immobile sito al piano interrato dello stabile (locale ex magazzino) per sentirlo condannare al rimborso degli importi corrisposti dagli attori per i lavori effettuati (spostamento del pozzetto fognario collegato al proprio immobile) in quanto ritenuti interventi urgenti e non differibili.

Perciò, questi ultimi impugnavano la delibera con la quale i condomini non gli avevano riconosciuto il rimborso delle spese sostenute non riscontrando il requisito della urgenza previsto dall'articolo 1134 Codice civile.

Le spese non differibili
Sollevata dal condominio l'eccezione di incompetenza accolta dal Giudice di Pace, il giudizio veniva riassunto innanzi al Tribunale.L'articolo 1134 prevede che nel caso in cui un condomino esegua interventi sulle parti comuni senza previa autorizzazione assembleare o dell'amministratore non ha il diritto al rimborso alcuno salvo che trattasi di spesa urgente. Solo l'intervento “impellente” autorizza la pretesa del condomino al rimborso delle spese sostenute.

Lo scopo è quello di evitare che la gestione del condominio possa essere rimessa alla mera iniziativa del singolo condomino e non già a quegli organi a cui è dalla legge assegnata la funzione gestoria (assemblea e amministratore). Nel caso di specie, la sussistenza delle condizioni di urgenza è rimasta solo una prospettazione di parte attrice priva di riscontro.

Lavori solo estetici
Gli attori avevano incaricato una ditta di spostare il pozzetto presente all'interno del proprio immobile collegato alla fognatura condominiale per ragioni estetiche ma non vi era alcuna prova che l’intervento fosse urgente né che fosse un'opera necessaria e utile per i beni comuni.

Anche qualora l'intervento fosse stato utile o necessario o vantaggioso per i beni comuni non sussisteva comunque il preventivo consenso dell'assemblea né la prova che fosse stato impossibile attendere l'intervento assembleare né l'autorizzazione dell'amministratore che fu contattato quando i lavori erano stati già intrapresi e lo spostamento del pozzetto era stato già deciso.

Gli attori, in conclusione, non solo non avevano provato che l'impianto di fognatura condominiale preesistente presentasse vizi o malfunzionamenti ma, soprattutto, che le opere non potessero essere eseguite dopo la celebrazione di un'assemblea condominiale. Per questi motivi il Tribunale rigettava la domanda di parte attrice.

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