Condominio

L’Emilia Romagna apre alle assemblee telematiche miste

Non vietate quelle con persone presenti ed altre videocollegate

di Rosario Dolce

Ai tempi del Covid-19 il diritto muta forma. Lo stato d'emergenza, in effetti, rientra nella macroarea della situazione d'eccezione, definito dalla scienza politica come una «particolare concezione del potere politico [..] che impone di sospendere il rispetto delle leggi scritte e di dedicarsi con tutte le forze al superamento della situazione stessa».

Il “diritto” che ne consegue, dunque, è compendiato da interventi normativi di varia natura e fonte, provvisti di pari forza cogente, coattiva. Le regioni italiane sono così in grado di “statuire” provvedimenti propri, autonomi, ancorché diversi rispetto quelli di altri enti ancora, seppure confinanti. Si dà vita così ad una sorte di federalismo normativo.

Ora, anche il mondo condominiale non è rimasto avulso da questa nuova dimensione “giuridica” (che, per inciso, potrà protrarsi sino alla scadenza normativa prefissata al 31 luglio 2020). E, pertanto, in assenza di decisioni governative in merito alle teleassemblee si supplisce, come si può, a livello locale.

La pronuncia dell’Emilia Romagna
La Presidenza della Regione Emilia-Romagna – molto, attiva, al riguardo
- , frattanto, ha inteso prendere posizione sul merito, rispondendo al quesito rivolto dal Direttore del Centro Studi Anaci Emilia-Romagna.

A tal riguardo, la Segreteria della Presidenza regionale con nota del 27 maggio 2020, ha precisato che, allo stato, sono due le alternative possibili per la tenuta delle assemblee tra condòmini locali: quella di cui alla riunione del Dl 16 maggio 2020 - pur in ottemperanza al rispetto delle distanze minime di sicurezza e/o all'adozione delle mascherine - ovvero quella di consentire, per l'appunto, lo svolgimento di un'assemblea telematica cosiddetta “mista”.

Anzi, per essere ancora più precisi, la risposta al quesito reca il seguente tenore: «nessuno vieta di attuare le assemblee in forma mista presenza-videocollegamento (per chi è provvisto di idonea tecnologia)». I condòmini e gli amministratori emiliani e romagnoli, a tal punto, non potranno che prenderne atto.

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