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Il regolamento non può mai vietare a un condomino di partecipare all’assemblea

Un regolamento di condomìnio di tipo contrattuale può legittimamente al suo interno prevedere il divieto di partecipare alla discussione e votazione di una deliberazione assembleare su una controversia giudiziale a un condomino che sia controparte del condomìnio?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Un regolamento di condomìnio di tipo contrattuale può legittimamente al suo interno prevedere il divieto di partecipare alla discussione e votazione di una deliberazione assembleare su una controversia giudiziale a un condomino che sia controparte del condomìnio?

A cura di Smart24 Condominio

Ai sensi del disposto dell'art. 1136 c.c., tutti i condomini, indistintamente e prescindendo dai valori delle singole proprietà nell'ambito del condominio, sono legittimati a partecipare all'assemblea.

Conseguentemente, la violazione dell'obbligo di convocare tutti i condomini, in quanto lesiva del diritto a partecipare alla libera formazione della volontà dell'assemblea, per costante orientamento giurisprudenziale, produce la radicale nullità delle deliberazioni assunte dall'assemblea irregolarmente costituita.

Fermo quanto sopra, non sono mancati i tentativi di ottenere, giudizialmente, l'applicazione analogica dell'art. 2373 c.c., che, in ambito societario, esclude il voto del socio in conflitto di interessi, alla disciplina del condominio e, segnatamente, al caso in cui all'assemblea partecipi un condomino attualmente controparte del condominio in un contenzioso giudiziario.

A tali argomentazioni interpretative, tuttavia, la Suprema Corte ha opposto il principio dell'inderogabilità delle maggioranza previste dalla legge ai fini dell'approvazione delle delibere da parte dell'assemblea, computate in rapporto a tutti i partecipanti ed al valore dell'intero edificio, “compresi i condomini in potenziale conflitto di interesse con il condominio, i quali possono (e non debbono) astenersi dall'esercitare il diritto di voto, ferma la possibilità per ciascun partecipante di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di mancato raggiungimento della maggioranza necessaria per impossibilità di funzionamento del collegio” (Cass. civ. Sez. II Sent., 28/09/2015, n. 19131).

Pertanto, appare opportuno affermare che un regolamento di condominio non può, legittimamente, prevedere una compressione del diritto a partecipare all'assemblea per alcune categorie di condomini, pena la nullità, o quantomeno l'annullabilità, delle delibere prese in violazione delle maggioranze previste dal Codice Civile.

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