Condominio

Approvare consuntivi con i compensi dell’amministratore gli riconosce il credito

In linea generale comunque nell’atto di nomina il compenso deve essere espressamente indicato a pena di nullità

di Selene Pascasi

Approvando preventivi e consuntivi anche per esercizi relativi ad anni precedenti in cui siano stati inseriti i compensi chiesti dall'amministratore, automaticamente se ne approva l'operato e gli si riconosce il credito. Per contestarlo, quindi, l'unica via è impugnare le singole delibere di approvazione degli esercizi da cui il credito abbia avuto origine. Ad affermarlo è il Tribunale di Roma con sentenza 2987 dell'11 febbraio 2020.

I fatti
Aprono la lite, due proprietari che – citando il condominio – contestano la validità della delibera con cui l'assemblea aveva approvato un consuntivo ed un preventivo cui era stata inserita la voce “compensi amministratore” senza alcuna specifica sui compensi. Domanda bocciata. Dai carteggi, scrive il giudice, era emerso che l'assemblea aveva approvato i preventivi ed i consuntivi anche per esercizi relativi ad anni passati, peraltro già convalidati in precedenza, in seno ai quali erano stati chiaramente inseriti quei compensi.

Approvandoli, l'assemblea non aveva fatto altro che ratificare – ai sensi degli articoli 1399, 1711 e 1720 del Codice civile – l'operato dell'amministratore, riconoscere i compensi pretesi e ammettere il debito. Spetta, invece, all'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina, l'importo dovuto a titolo di compenso per la sua attività.

La nomina dell’amministratore deve indicare il compenso
Vale la pena ricordare che è nulla la nomina dell'amministratore (articolo 1129, comma 14, del Codice civile) senza valida accettazione con indicazione del compenso. E a tal fine – ricorda il Tribunale di Roma con sentenza 6353 del 21 aprile 2020 – non rileva la mera indicazione nel verbale assembleare di una somma complessiva, non dettagliata, inserita fra le voci del preventivo di spesa che, rappresentando semplice stima, non soddisfa l'esigenza di chiarezza documentale e quell'assunzione di un obbligo negoziale da parte dell'amministratore sul corrispettivo richiesta a tutela della posizione contrattuale del mandante.

Si tratta, spiega il Tribunale di Pescara con sentenza 207 del 18 febbraio 2020, di norma – applicabile sia per la prima nomina dell'amministratore che per successive conferme – tesa a garantire la massima trasparenza ai condòmini sulle singole voci di cui si compone il compenso dell'organo gestorio al momento del conferimento del mandato.

Ad ogni modo, prosegue il Tribunale della pronuncia in esame, per far valere i vizi denunciati una via c'era: impugnare le singole delibere di approvazione degli esercizi precedenti da cui era scaturito il credito poi riportato (con semplice operazione contabile) nel bilancio contestato. Mancando questa iniziativa, le delibere approvate erano valide ed efficaci e la pretesa di parte attrice non poteva essere accolta. Del resto, solo la loro eventuale perdita di efficacia avrebbe potuto costituire motivo di illegittimo inserimento delle poste a titolo di saldi nei bilanci impugnati. A chiudere il cerchio, la ratifica che aveva consentito di ritenere assorbite le restanti eccezioni. Rigetto ad ampio raggio, quindi, delle richieste formulate in citazione.

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