Condominio

Condominio consumatore: un Tribunale italiano segue la sentenza Ue

Si tratta della prima dopo quella della Corte di giustizia europea del 2 aprile scorso

di Fabrizio Plagenza

La questione relativa alla considerazione del condominio quale consumatore o meno risulta sempre di vivo interesse. E' recente la sentenza del 2 aprile 2020 della Corte di giustizia europea, prima sezione, resa nella causa C-329/19, che ha aperto alla possibilità di ritenere applicabile la tutela del consumatore al condominio, pur non affermandola sempre e comunque.

Le decisioni della Corte Ue
Secondo la Corte europea anche nei casi in cui una persona giuridica, quale il condominio, non rientri nella nozione di consumatore, gli Stati membri “possono applicare” disposizioni della direttiva che riguarda le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, anche a settori che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva stessa. Tale applicabilità è ammessa, «a condizione che una interpretazione di questo tipo da parte dei giudici nazionali garantisca un livello di tutela più elevato per i consumatori e non pregiudichi le disposizioni dei trattati».La Corte di Giustizia Europea ha, probabilmente, perso l'occasione per dire a chiare lettere che il condominio è un consumatore.

La pronuncia del tribunale di Cosenza
Se, pertanto, sino ad oggi è stato opportuno ragionare con cautela prima di poter affermare con assoluta certezza che il condominio sia un consumatore, è di questi giorni la sentenza n. 844 pubblicata in data 11 maggio 2020 emessa dal Tribunale di Cosenza.

I fatti
Il Tribunale, nel caso specifico, decideva la causa avente ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di manutenzione degli impianti ascensori nei confronti di un condominio. Nonostante il giudice avesse concesso l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Cosenza accoglieva l'opposizione ritenendo nulla la clausola che aveva previsto la rinnovazione tacita del contratto per nove anni. Secondo il Tribunale di Cosenza, infatti, doveva dichiararsi preliminarmente «l'applicabilità al condominio della tutela del consumatore (tribunale di Bari, 2158/2008; Cassazione 10086/2011; Cassazione 10679/2015)».

Le clausole vessatorie
Nel caso di specie, posto che il contratto si era rinnovato tacitamente nel 2008, ad esso dovevano applicarsi «le norme specificatamente previste a tutela del consumatore di cui al Dlgs 206/2005». Secondo il Giudice cosentino, nel caso deciso, vi era in contestazione una clausola, ritenuta vessatoria, che risultava in violazione dell'articolo 33, lettera I del cosiddetto Codice del consumo, secondo cui si presumono vessatorie le clausole che hanno l'effetto di stabilire un termine per comunicare la disdetta, eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto (nello stesso senso, Tribunale di Arezzo, 45/2014).

Di conseguenza, ritenuta nulla la clausola anzi detta ed accertata la validità della disdetta, il Tribunale di Cosenza dichiarava l'infondatezza delle pretesa creditoria avanzata dalla società di manutenzione nei confronti del condominio il quale, invece, veniva condannato al pagamento di fatture rimaste insolute per il periodo antecedente agli effetti della disdetta.

Prima sentenza dopo la pronuncia Ue
La sentenza in commento è probabilmente la prima emessa a seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia Europea che, sul punto, era stata investita da un'ordinanza del Tribunale di Milano del 1 aprile 2019. Anche in quel caso, infatti, il condominio sosteneva di essere un consumatore e quindi la clausola del contratto che prevedeva il pagamento di interessi di mora richiesti dalla società era da ritersi nulla perchè abusiva per il consumatore.

E' di tutta evidenza come la questione sia importante per i notevoli vantaggi di cui godrebbe il condominio, ove ritenuto consumatore senza alcuna possibilità di censura.

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