Condominio

Caduta in condominio, per il risarcimento occorre dare prova di essere stato attento

Non sempre per il danno da cose in custodia si può ritenere infatti responsabile il solo condominio

di Fabrizio Plagenza

Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza numero 724 pubblicata il 18 maggio 2020 ha affrontato uno dei casi in cui al condominio si attribuisce una responsabilità di tipo oggettivo. Si fa riferimento, infatti, alla responsabilità da cose in custodia, prevista dal Codice civile all'articolo 2051. La sentenza in commento, tuttavia, offre una visione più completa della questione, analizzando anche la condotta del danneggiato.

I fatti
Nel caso affrontato dal Tribunale di Tivoli, infatti, l'attore deduceva di essere caduto, mentre percorreva una rampa posta all'interno dello stabile condominiale in cui si trovava, a causa della scarsa illuminazione e dell'assenza di qualsiasi segnalazione che indicasse la presenza di uno scalino rotto. Avendo riportato lesioni, decideva di chiamare in causa il condominio per la responsabilità di quest'ultimo, quale custode del bene.

Il condominio, dal canto suo, negava la responsabilità, evidenziando come, in ogni caso, il luogo dell'evento fosse illuminato e che, se il danneggiato avesse usato l'ordinaria diligenza, avrebbe avuto la possibilità di vedere lo scalino. Già in passato, con l'ordinanza della Cassazione 15839/2019, la Suprema corte ha ritenuto il condominio responsabile della caduta di una donna, seppur la caduta sia stata di fatto provocata da una sostanza formatasi sul marciapiede per colpa dei condomini maleducati.

Le responsabilità del condominio
Occorre, infatti, dare atto che, nella sua qualità di custode, ex articolo 2051 Codice civile, il condominio è chiamato a rispondere dei danni per il fatto colposo verificatosi, posto che la norma richiamata dispone che «ciascuno è responsabile del danno causato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito».

Tuttavia, non sempre è la cosa in custodia a essere fonte di unica responsabilità. Come già in passato osservato dal Tribunale di Roma, con la sentenza 17421/2019, infatti, il nesso causale , ovvero il legame logico tra condotta ed evento deve sempre essere accertato. E questo onere spetta sempre al danneggiato.

La cosa inerte non produce di per sè danno
A tutt'oggi, infatti, rimane controverso se in questi casi il danno possa ritenersi «arrecato dalla cosa e quindi se ad essi sia applicabile l'articolo 2051 Codice civile», partendo dal presupposto che un primo e prevalente orientamento fornisce una soluzione negativa. Si ritiene, infatti, che nel caso di cadute o scivolate su un pavimento o sulle scale, o comunque nell'altrui proprietà, quest'ultima non può ritenersi ''causa'' del danno, perché «ciò che è inerte riveste un ruolo del tutto passivo nella produzione dell'evento». Su questa base, è risarcibile un danno ex articolo 2043 Codice civile ma non ex articolo 2051 Codice civile.

Caso fortuito incidentale
Secondo la Cassazione «quando la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento, ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno». (Cassazione 9 febbraio 2004 numero 2430).

Nel caso trattato dal Tribunale di Tivoli e deciso con la sentenza 724/2020, ad esempio, era emerso il fatto colposo del danneggiato. I testimoni ascoltati in giudizio, infatti, avevano confermato che la zona dell'incidente fosse, al momento in cui si era verificato l'evento, bene illuminata. Su questo elemento, pertanto, il giudice riteneva sussistente la condotta negligente da parte dell'attore, sebbene danneggiato, attribuendo a quest'ultimo un concorso colposo nella misura percentuale del 50 %.

Attenzione, dunque, a ritenere il condominio responsabile totalmente per i danni da cosa in custodia. Il danneggiato è sempre comunque tenuto a provare, in caso di contestazione, di aver tenuto una condotta diligente per non incorrere in spiacevoli sorprese.

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