Condominio

Covid 19 ed ordinanze regionali: le assemblee condominiali nel nord est

Innovativa la previsione in Friuli dove sono autorizzate tutte le riunioni private che si svolgono nel rispetto del distanziamento

di Ladislao Kowalski

Le assemblee condominiali sono uno dei problemi generato dalla emergenza sanitaria.
Allo stato, salva la disposizione di cui all'articolo 212ter (nella bozza del testo) del Dl Liquidità, che ha previsto la proroga del termine per la convocazione delle assemblee per gli esercizi condominiali chiusi successivamente al 31 luglio 2019, null'altro è stato disposto salva la sospensione del termine per le eventuali impugnazioni delle delibere condominiali (articolo 83 Dl 18/20).

L’ordinanza del Friuli Venezia Giulia
Sullo specifico argomento delle assemblee, al contrario, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha fatto da vera e propria apripista.Nell'ordinanza contingibile e urgente del presidente della Regione in data 17 maggio 2020, infatti, all'articolo 5 è stabilito che «… siano consentite le riunioni private che, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono indicate nelle assemblee condominiali e societarie, consigli di associazioni, nel rispetto delle misure di contenimento previste …»

Il disposto è chiaro e non lascia margini interpretativi, salvo considerare che l'ordinanza avrà valore sino al 03 giugno 2020. Ne consegue, pertanto, una difficoltà, quantomeno temporale, di convocazione delle assemblee che, come noto, devono essere previste con un anticipo di almeno 5 giorni. Auspicabile, pertanto e quindi, la conferma della disposizione e la proroga del termine.

L’ordinanza del Veneto
Più cauto, ma solo nell'espressione letterale, l'ordinanza del presidente della Regione Veneto, sempre del 17 maggio 2020 articolo 1 numero 10. Il provvedimento non fa espresso riferimento alle assemblee condominiali ma, più in generale, agli «uffici aperti al pubblico …» per i quali, dal 18 maggio 2020, è ammesso lo svolgimento delle attività nel rispetto delle linee guida approvate dalla conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020.

Si tratta dell'art. 9 «… tutti gli esercizi di servizio anche professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di istruzioni non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva (fermo il rispetto del distanziamento di due metri o in mancanza dell'uso di mascherina e igienizzazione mani), musica, lingua, formazione culturale anche teatrale e le altre di cui al codice Ateco 85.5 … (istruzione) …». Anche per questa ordinanza è previsto il termine di durata al 02 giugno 2020.

Prendendo spunto da questa disposizione coordinata, ovviamente, con quella fondamentale di cui al Dl 33/2020 articolo 10, molti amministratori del Veneto hanno ritenuto di estendere il concetto anche alle assemblee condominiali. Il citato comma (articolo 1 comma 10), infatti , recita «… le riunioni (termine utilizzato senza alcuna particolare specificazione) si svolgono garantendo il rispetto delle distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro».

Conferma è arrivata dalla Protezione Civile veneta. «Premesso che nè il Dpcm 17 maggio 2020 nè l'ordinanza si occupano specificamente del tema, va rilevato - è stato chiarito - che, in base all'articolo 1, comma 10, del Dl 33/20, le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Tale disposizione consente di ritenere legittimo, a detta condizione, lo svolgimento di assemblee.»

I divieti nell’ordinanza veneta
Considerato, quindi, che le assemblee si svolgono in luoghi privati, non dovrebbe trovare applicazione il comma 8 dello stesso articolo 1 della ordinanza del Veneto, che, al contrario, vieta «… l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico …».

L’importanza della convocazione di assemblee
Quello delle assemblee condominiale è, certamente, un problema rilevante . Non solo per tutto quanto riguarda la gestione di questo importante istituto (secondo le statistiche, il 70-80% della popolazione vive in questi complessi edilizi), ma anche per l'applicazione dei recenti benefici fiscali che permetteranno il recupero del 110% dei costi sostenuti. Si tratta, degli incentivi per l'efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 128 (nella bozza di testo) del Dl Liquidità, lavori di isolamento dell'edificio (cappotto) e della installazione di caldaie a condensazione. Chiaro, infatti, che queste decisioni e l'attuazione degli interventi da effettuare entro il 31 dicembre 2021, dovranno necessariamente passare attraverso il vaglio assembleare.


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