Condominio

Esecuzioni, stop su prima casa ma non su box auto e depositi

Il Tribunale di Bari fissa criteri interpretativi e indicazioni operative per la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa

di Giovanbattista Tona

Il Tribunale di Bari fissa criteri interpretativi e indicazioni operative per la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa, prevista dall’articolo 54-ter introdotto nel decreto legge cura Italia (18/2020) dalla legge di conversione (27/2020).

La circolare
Con una circolare del 4 maggio, sottoscritta dal presidente della sezione Esecuzioni immobiliari, Antonio Ruffino, ma nella quale si attesta anche la piena condivisione di tutti i magistrati dell’ufficio, i giudici baresi si rivolgono agli ausiliari e ai difensori per impartire direttive uniformi volte «a semplificare e agevolare l’applicazione» di una disposizione normativa della quale evidenzia la «potenziale ampiezza (...) tale da determinare, anche in ragione della molteplicità delle fasi e delle situazioni che caratterizzano il processo esecutivo, una varietà di opzioni interpretative predicabili».

L’articolo 54-ter è una misura connessa all’emergenza e stabilisce testualmente che «è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore».

La legge di conversione è entrata in vigore il 30 aprile 2020; quindi la sospensione opera fino al 30 ottobre 2020.

Lo scopo della norma è chiara: fermare ogni attività esecutiva che possa privare il debitore della sua abitazione principale.

Meno chiaro è come la sospensione operi nelle diverse fasi e situazioni che caratterizzano il processo esecutivo.

In linea generale si devono considerare sospese tutte le attività che fanno capo agli organi della procedura (giudice dell’esecuzione e ausiliari) e che precedono la definitività del trasferimento dell’immobile che sia utilizzato dal debitore quale abitazione principale.

Secondo il Tribunale di Bari, la sospensione deriva direttamente dalla legge e opera anche in assenza di un provvedimento espresso del giudice, che, se del caso, può limitarsi a darne atto, se viene investito da istanza delle parti o da segnalazione di un ausiliario della procedura.

Gli esperti stimatori, i professionisti delegati e i custodi giudiziari dovranno comunque segnalare quando l’esecuzione ha ad oggetto, in tutto o in parte, un immobile che costituisce la casa principale di abitazione del debitore (o del terzo proprietario esecutato), compilando una nota secondo un modello predisposto dalla sezione e dovranno depositarlo nel fascicolo telematico.

Il giudice che dia atto della sospensione per legge, se era stata fissata un’udienza nel semestre indicato dall’articolo 54-ter, fissa una nuova udienza di comparizione delle parti per una data successiva al 30 ottobre 2020. Se era in corso l’attività esecutiva extra udienza alla data del 30 aprile 2020 (stima, conversione del pignoramento, vendita, trasferimento del bene aggiudicato), dispone che essa riprenda a partire dal 31 ottobre 2020.

Le procedure in corso
La sospensione riguarda le procedure in cui il debitore esecutato aveva, da solo o con suoi congiunti, la dimora principale nell’immobile assoggettato all’esecuzione sia al momento del pignoramento, sia alla data del 30 aprile 2020. Tali condizioni, secondo i giudici baresi, devono sussistere entrambe.

La procedura non si sospende se l’immobile è stato al momento del pignoramento o è successivamente divenuto la dimora principale non del debitore esecutato, ma esclusivamente di altre persone, anche se legate al debitore da rapporti di parentela o di coniugio. Se sono pignorati anche beni diversi dall’abitazione principale del debitore (e tali il Tribunale di Bari ritiene gli immobili collegati all’abitazione, quali box auto o locali deposito, se idonei a essere autonomamente venduti o già individuati come lotti separati), l’esecuzione resta sospesa per il solo immobile che costituisce l’abitazione principale del debitore e prosegue per gli altri beni.

La nota infine elenca le attività che non si sospendono perché prive di contenuto esecutivo. Tali sono la custodia giudiziaria dell’immobile pignorato, la presentazione delle istanze di liquidazione degli ausiliiari, le formalità relative al decreto di trasferimento già emesso, gli adempimenti relativi al progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell’immobile pignorato, laddove sia divenuto definitivo il relativo trasferimento prima dell’inizio del semestre di sospensione.

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