Condominio

Nel decreto Rilancio recepito in parte il Ddl Rostan sulla polizza catastrofale

Ne sarà previsto il ricorso nel sismabonus

di Rosario Dolce

Il disegno di legge presentato dall'onorevole Michela Rostan (Italia Viva) rubricato l' «Istituzione del programma nazionale per la copertura assicurativa dei danni da calamità naturali ad edifici privati in tema di polizza catastrofali» sembra aver trovato una appendice applicativa, seppure filtrata, nel testo – ancora in bozza - del Dl Rilancio.

Il ricorso alla polizza ed i vantaggi
In tema di sismabonus è stato previsto il ricorso alla polizza castastrofali per aumentare lo stesso bonus fiscale da riconoscere ai destinatari. In particolare, nell'articolo 124, comma 4, secondo capoverso, si prevede che «per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 numero 917, spetta nella misura del 90 per cento». La derazione del 90% spetta quindi, per l’esattezza, «per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unita' immobiliari ad uso abitativo».

Si può dire che è stato apprezzato proprio il tenore dell'emendamento presentato il 14 gennaio 2020 con il contributo degli esperti dell'Osservatorio dei condòmini al testo originario del ddl , laddove prevedeva di inserire la polizza catastrofali come un ramo speciale della più generale polizza globale fabbricati.

Il testo dell’emendamento in attesa
Questo il testo dell'emendamento originale (non inserito nel Dl Rilancio) previsto in tema di condominio negli edifici. E segnatamente: «Sono, altresì, oggetto di obbligo assicurativo tutti i fabbricati privati in pluriproprietà indivisa ed indivisibile (ad esempio i condominì per le parti comuni).In tal caso, la copertura dei danni derivanti da calamità naturali sarà posta, quale ramo speciale, all'interno della, più ampia, polizza globale fabbricati.

L'assemblea dei condòmini con maggioranza qualificata, a norma dell'articolo 1137 comma II Codice civile, provvede all'approvazione del preventivo delle spesa occorrente durante l'anno per il pagamento del premio e alla relativa ripartizione tra i partecipanti. L'omessa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore, entro il termine prefissato dall'articolo 1130 numero 10 Codice civile, è motivo di grave irregolarità e giustifica la relativa revoca giudiziaria, a norma della previsione di cui all'articolo 1129, comma 12, numero 1 codice civile. Il contributo per le spese relative al pagamento del premio è configurato come onere prededucibile ai sensi dell'articolo 111 del Regio decreto 16 marzo 1942 numero 267, se divenuto esigibile ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, sia nelle procedure concorsuali che nelle procedure esecutive individuali».

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