Condominio

Nuova bozza del Dl Rilancio: sospensione per tutti i termini, anche non «perentori»

La nuova norma sospende il decorso dei (soli) termini legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione e decadenza, da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o inefficacia degli atti

di Rosario Dolce

Nel pomeriggio di ieri la bozza del DL Rilancio è stata ulteriormente affinata , e, per quanto interessa il Condominio, con riferimento all'articolo 212 ter, rubricato “Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, nr 18”, si è deciso di riformulare il punto a).

Nello specifico, la nuova “norma” intende sospendere il decorso dei (soli) termini legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione e decadenza, da qualsiasi diritto, azione ed eccezione o l'inefficacia degli atti. È stato, quindi, rimosso il riferimento alla perentorietà dei termini, così da lasciare supporre che il rilievo della disposizione possa cogliersi anche con riferimento ai cosiddetti termini ordinatori.

Va da sé, tuttavia, che tale dicotomia (perentori od ordinatori) appartiene più al settore “processuale” che a quello del diritto sostanziale, laddove viene precisato che la differenza tra termini “ordinatori” e termini “perentori” risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso “essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti” (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però “prima della scadenza” (art. 154 c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (tra le tante, Tribunale di Bari, sentenza del 28.1.2019).

Le proroghe condominiali
Nondimeno, non sembra che la nuova disposizione abbia cambiato nulla rispetto al termine 1137 codice civile, in tema di impugnazione delle delibere assembleari, stante quanto già anticipato da ilSole24Ore nei precedenti articoli.
La nuova bozza dell'articolo lascia, invece, immutato il punto b), il quale fa riferimento all'amministratore condominiale.

La disposizione, in particolare, prevede la proroga del termine di mandato dell'amministratore nel caso in cui sia scaduto o in scadenza (entro tre mesi alla data di entrata in vigore della stessa legge), nonché il differimento a 12 mesi dell'onere di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo, con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019.

Si tratta di disposizioni, che, a prima vista, non paiono rispondere all'esigenze che la “vita” condominiale prospetta al momento. Si pensi, su tutto, alla mancata positivizzazione delle teleassemblee, non fosse altro che per consentire, in tutta serenità, la celebrazione degli appalti in tema di bonus facciate e altri benefici fiscali, riconosciuti normativamente per l'esercizio in corso.

Precedenti pericolosi
Anzi, v'è da dire, che le norme in esame, non senza paradosso - a questo punto -, ove venissero confermate, potrebbero essere strumentalizzate per contestare alcune conclusioni che la giurisprudenza ha assunto, con fatica, proprio sul tema della durata del mandato dell'amministratore. Si pensi alla tesi del mandato sine die (senza termine) recentemente avallata dalle Corti di appello di Palermo e Bari.

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