L'esperto rispondeCondominio

Consultazione dei documenti contabili in tempo di coronavirus

Il decreto ministeriale dell'11 marzo 2020 “Io resto a casa” vieta le assemblee condominiali eccetto quelle che si svolgono con modalità a distanza. Si chiede all'esperto quali conseguenze ha il decreto - ad esempio - sugli art. 1129 c. 2, 7; 1130-bis ecc. circa la possibilità per ogni condomino di prendere visione in ogni tempo della documentazione condominiale. Tale facoltà può essere esercitata o può essere negata dall'amministratore? In quest'ultimo caso quali le conseguenze?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Il decreto ministeriale dell'11 marzo 2020 “Io resto a casa” vieta le assemblee condominiali eccetto quelle che si svolgono con modalità a distanza. Si chiede all'esperto quali conseguenze ha il decreto - ad esempio - sugli art. 1129 c. 2, 7; 1130-bis ecc. circa la possibilità per ogni condomino di prendere visione in ogni tempo della documentazione condominiale. Tale facoltà può essere esercitata o può essere negata dall'amministratore? In quest'ultimo caso quali le conseguenze?

A cura di Smart24 Condominio

In base all’art. 1, co. 2 del DPCM 11 marzo 2020, tra le altre misure restrittive, “sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico” e, pertanto, è da considerarsi vietato tenere assemblee di condominio, a meno che non si svolgano con modalità a distanza. In tal caso sarebbe obbligatorio, per evitare successive impugnazioni, che tutti i condomini, neanche uno escluso, abbiano la possibilità di collegarsi in audio o videoconferenza e che il presidente dell'assemblea abbia la potenzialità di accertare costantemente che tutti siano sempre collegati e che, quindi, nessuno si allontani dalla propria postazione.

Inoltre, dovrà essere assicurato il rispetto della normativa in materia di convocazioni e sulla trasparenza della gestione contabile dell'amministratore: quanto alle prime, in conformità all'art. 66, co. 3, disp. att. c.c., l'amministratore dovrà provvedere anteriormente ai cinque giorni precedenti la data di prima convocazione, verosimilmente, a mezzo di raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o fax, anziché tramite consegna a mano. La convocazione tramite e-mail è, invece, possibile e legittima solo qualora sia stato il singolo condomino a consentire tale modalità di convocazione (C. App. Brescia, sez. II, 03.01.2019).

Inoltre, gli artt. 1129, 1130 e 1130-bis c.c., prevedono, in capo ai condomini ed ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari, un generale diritto di accesso ai documenti afferenti la gestione condominiale, da esercitarsi in qualsiasi momento ed a cui l'amministratore deve rispondere tempestivamente (Cass. civ. sez. II, 16.08.2000, n. 10815). Tale disposizione discende dall'obbligo, ex art. 1713 c.c., gravante sul mandatario (l'amministratore) di rendere al mandante conto del suo operato, purché la richiesta del condomino non sia di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il condominio (Cass. civ., Sez. II, 21.09.2011, n. 19210). La Suprema Corte ha altresì stabilito che, in caso di rifiuto da parte dell'amministratore nel fornire la documentazione giustificativa delle spese, ciò, in “una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari” (Cass. civ., Sez. II, 11.09.2003, n. 13350).

Infine, l'inadempimento relativo agli adempimenti fiscali dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1129, comma 12, n. 7), c.c., costituisce una “grave irregolarità” tale da comportare la revoca giudiziale dell'incarico dell'amministratore, ferma restando la sua revocabilità, in ogni tempo e senza giusta causa, da parte dell'assemblea.

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