Condominio

La mancanza di luogo fisico non è un limite per le assemblee telematiche

Lo conferma la dottrina, ma non solo: i sistemi informatici garantiscono il rispetto delle caratteristiche che il luogo fisico di convocazione deve avere

di Rosario Dolce

Per coloro che aderiscono alla tesi negazionista, l'assemblea dei condòmini non potrebbe celebrarsi siccome l'articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile indica che nell'avviso di convocazione si deve specificare il luogo in cui la stessa sarà tenuta, e, in quanto tale, lo stesso non può che intendersi fisicamente.

L’inderogabilità della previsione
Quindi una ipotetica delibera adottata da un'assemblea condominiale “telematica” sarebbe invalida, anzi nulla perché l'articolo 66 è norma inderogabile all'autonomia privata considerato il richiamo contenuto nell'articolo 72 delle disposizioni di attuazione al Codice civile.

Il luogo può non essere nel condominio
Sarà vero? Pare opportuno soffermarci su questi assunti per comprenderne la fondatezza.
In realtà il “luogo” di riunione assume una importanza “esiziale” (rovinosa) nel processo di convocazione assembleare, in ambito condominiale, se non in ragione della sua indicazione materiale.In altre parole, il “luogo”, pur essendo, per la previsione dell'articolo 66, comma 3 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, un elemento essenziale dell'avviso di convocazione non è predefinito in ambito condominiale, differentemente da quanto avviene nelle società di capitali.

Quando il regolamento di condominio non stabilisce, infatti, la sede in cui debbono essere tenute le riunioni assembleari, l'amministratore ha il potere di scegliere “il luogo” di cui al citato articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, in rapporto alle contingenti esigenze del momento, che gli appaiono più opportune.

Le caratteristiche del luogo
Questo potere discrezionale incontra un duplice limite, secondo la giursprudenza; anzitutto il limite territoriale, costituito dalla necessità di scegliere una sede entro i confini della città in cui sorge l'edificio in condominio; quindi, un secondo limite, costituito dalla necessità che il luogo di riunione sia idoneo, per ragioni fisiche e morali, a consentire la presenza di tutti i condomini e l'ordinato svolgimento delle discussioni.

La giurisprudenza di merito, a tal riguardo, ha pure riferito che il fatto che la legge non regoli esplicitamente il luogo dell'assemblea non può significare che la scelta di esso sia insindacabilmente rimessa a chi ha il potere di convocarla, dovendosi rinvenire nell'ordinamento e nel principio di ragionevolezza un criterio, obiettivo e, per quanto possibile, sicuro, che (in assenza di una apposita norma regolamentare o di uno specifico accordo tra tutti gli interessati) debba, comunque, presiedere alla scelta stessa (Corte di appello di Firenze, sentenza 1249 del 6 settembre 2005).

Il “luogo” prescelto dall'amministratore, in buona sostanza, deve essere in grado di assicurare la partecipazione agli aventi diritto, secondo il principio della parità di trattamento, assicurando identiche facoltà di intervento e votazione.

I sistemi informatici
Ora, gli attuali sistemi informatici, implementati anche alla luce del ricorso alle teleassemblee sia nel campo associativo che societario, sono in grado di ben soddisfare tutte le esigenze sopra prospettate.

Anzi, non occorre dimenticare che il condominio, quale forma di comunione in proprietà forzosa di parti comuni di un edificio esprime una forma organizzata di tutela della “proprietà” (articolo 42 Costituzione), che, in quanto tale, non può essere compromessa da qualsivoglia problematica di sorta, seppure legata ad esigenze contingenti (come quella in essere).

Nessun ostacolo secondo gli esperti
La stessa dottrina (Scarpa-Chiesi), infatti, ritiene che il luogo fisico non sia ostativo alla celebrazione dell'assemblea telematica, in quanto i sistemi di videoconferenza o audiovisivi in essere consentono comunque ai condòmini di comunicare contestualmente in tempo reale tra di loro, di scambiarsi opinioni e, dunque di intervenire personalmente alle riunioni e di manifestare il voto seppure a “distanza”.

In altri termini, lo svolgimento di una teleassemblea non sembra porsi in contrasto con il metodo collegiale, «se consente al presidente di verificare la legittimità a partecipare degli intervenuti, il contestuale dibattito tra i condòmini e la possibilità di votare contestualmente per gli stessi. Sicché, nell'ottica di sopperire alle impellenti esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, allora, potrebbe validamente soprassedersi all'indefettibilità dell’unitarietà spazio temporale della formazione della volontà assembleare..» (A.Scarpa e G.A. Chiesi, Riunione, Condominio e covid19, Ilsole24Ore, marzo 2020, pagine 39-40).

Quindi, a confutazione della tesi negazionista, si potrebbe concludere affermando che una delibera assembleare emessa da un'assemblea dei condòmini celebrata in forma telematica, in un luogo “virtuale”, sarebbe da ritenere legittima.

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