Condominio

Termoscanner: come deve comportarsi l’amministratore con dipendenti e fornitori

Nel rispetto della privacy, può controllare la temperatura prima che entrino in condominio e impedirgli di entrare se risulta alterat

di Carlo Pikler – Responsabile Centro Studi - Privacy and Legal Advice

Il protocollo condiviso 14 marzo/24 aprile 2020 contiene linee guida per agevolare le imprese (ma anche gli studi professionali che hanno dipendenti), nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

Le disposizioni
Questi protocolli, prevedono tra l'altro che:
•la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo previa adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio idonei ad assicurare alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione;
•l'azienda deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle autorità;
•il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea;
la rilevazione della temperatura corporea, costituendo trattamento di dati personali particolari, deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia;
•è suggerita la rilevazione della temperatura e non la registrazione del dato acquisito;
la registrazione avverrà quando sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
•occorre fornire l'informativa evidenziando, come base giuridica, l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio;
•occorre definire misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati, individuare i soggetti preposti al trattamento, garantire riservatezza e dignità nell'effettuare le operazioni di rilevazione del dato;
•i fornitori esterni, qualora sia necessario che facciano ingresso in azienda, devono sottostare a tutte le regole aziendali, comprese quelle relative ai controlli della temperatura corporea.

Se la temperatura è alta
Quindi, in virtù del protocollo, il datore di lavoro ha il diritto di poter sottoporre il personale e i fornitori/trasportatori al controllo della temperatura corporea prima dell'ingresso nel luogo di lavoro.

Ai soggetti la cui temperatura dovesse risultare superiore a 37,5 gradi, l'amministratore potrà impedire l'accesso allo studio. In quanto titolare di studio e quindi responsabile del luogo di lavoro, deve fornire agli stessi apposite mascherine e li deve indirizzare al proprio medico curante per seguirne le indicazioni.

La tutela della privacy
Considerato che la temperatura corporea è un dato personale relativo alla salute di un soggetto, da un punto di vista della privacy la termorilevazione rappresenta un'operazione di trattamento dei dati particolari (ex sensibili) e, quindi, richiede lo svolgimento di specifici adempimenti.

Così, come previsto anche dal richiamato protocollo, il datore di lavoro, nel programmare la raccolta delle informazioni sulla temperatura corporea del personale deve:
•individuare i soggetti preposti al rilevamento della temperatura autorizzandoli in maniera specifica e fornendo loro le istruzioni operative da rispettare per la protezione delle informazioni che raccolgono;
•disporre che venga registrata la temperatura solo in caso di superamento della soglia, per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso allo studio.

Il rispetto della normativa Ue
Tutte le “accortezze” suddette concretizzano uno dei principi fondamentali in ambito privacy, ossia quello di “privacy by design” previsto dall'articolo 25 del Regolamento Ue 697/2016 che fondamentalmente si può riassumere con il detto: “prevenire è meglio che curare”.

Il principio va a rimarcare che quando si sta progettando una qualsiasi procedura tecnica o organizzativa che comporta un trattamento di dati, si deve sempre ragionare e prevenire il verificarsi di rischi per i dati stessi.

L'interessato deve quindi ricevere un'apposita informativa ai sensi dell'articolo 13 Gdpr in merito al trattamento dei dati rilevati, contenente quelle informazioni ulteriori a quelle già presenti in una eventuale informativa fornita prima dell'avvio del trattamento del dato del soggetto interessato in questione.

Raccolta solo dei dati necessari
Per il principio di minimizzazione, poi, sarà opportuno (e legittimo) raccogliere solamente i dati strettamente necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla finalità sottesa alla rilevazione, ossia la prevenzione del contagio da Covid-19. Nel caso concreto, posto che si richiede all'interessato di dichiarare se ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus, sarà illegittimo porre ulteriori domande direttamente o indirettamente tese ad identificare la persona risultata positiva. Lo stesso dicasi in merito alla zona di provenienza.

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