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Revisione tabelle, quali maggioranze per nominare il tecnico?

Con quali maggioranze deve essere nominato un tecnico per la revisione delle tabelle millesimali ai sensi dell'articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile? Si deve seguire il disposto dell’articolo anche per la nomina del tecnico o basta la maggioranza semplice?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Con quali maggioranze deve essere nominato un tecnico per la revisione delle tabelle millesimali ai sensi dell'articolo 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile? Si deve seguire il disposto dell’articolo anche per la nomina del tecnico o basta la maggioranza semplice?


A cura di Smart24 Condominio

Ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c., così come novellato dall'art. 23, comma 1, l. n. 220/2012, la modifica o la rettifica dei valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nelle tabelle millesimali può avvenire con voto assembleare unanime dei condomini. Tuttavia, il legislatore ha previsto due eccezioni alla suddetta norma, che permettono la modifica o la rettifica di tali valori, anche nell'interesse di un solo condomino e con il voto della maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno cinquecento millesimi: nel caso in cui risulti che i suddetti valori siano conseguenza di un errore (art. 69, n. 1, disp. att. c.c.) oppure nel caso in cui venga alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino (art. 69, n. 2, disp. att. c.c.).

Altresì, la decisione relativa all'affidamento dell'incarico di revisione delle suddette tabelle ad un tecnico, non comportando nell'immediato una loro approvazione o modifica, non è da considerarsi soggetta alle maggioranze previste dall'art. 69, disp. att. c.c., né rientra tra i provvedimenti assumibili autonomamente dall'all'amministratore ex artt. 1133 e 1134 c.c.: pertanto, per affidare l'incarico ad un tecnico è necessario il voto favorevole, della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.

ll tecnico incaricato della redazione delle tabelle millesimali valuterà, sulla base delle caratteristiche complessive dell'immobile, a quale piano, o a quali piani, dare coefficiente massimo e a quali, conseguentemente, dare un valore minore. I coefficienti sono elementi attribuiti secondo criteri soggettivi la cui applicabilità è di volta in volta rimessa alla valutazione del tecnico redigente.

Sul punto è intervenuta una pronuncia del Tribunale di Bari il quale ha stabilito che “la delibera assembleare concernente l'affidamento di un particolare incarico professionale per la redazione delle tabelle millesimali e del regolamento di condominio , non comportando né approvazione di quest'ultime, né la modifica di quelle convenzionali preesistenti, non richiede il consenso unanime di tutti i condomini, bensì la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., trattandosi dell'approvazione di una spesa finalizzata alla redazione del suddetto regolamento e delle relative tabelle da sottoporre in seguito all'approvazione dei medesimi condomini” (Trib. Bari, sez. III, 12 febbraio 2010, n. 505).

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