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Esenti dalle spese di giudizio i dissidenti senza «benefici»

Un condomino ha promosso una causa contro un condominio di otto proprietari. Io ho votato contro la delibera per affrontare la causa e poi, con raccomandata, mi sono dichiarato dissenziente.La causa si è conclusa con una sentenza che ha disposto «l'annullamento della delibera in cui si approva il bilancio consuntivo», mentre ha respinto il resto dell'istanza. Sempre secondo la sentenza, le spese processuali (645 euro per le spese, 765 euro per la fase di studio, 840 euro per la fase introduttiva, 1.500 euro per la fase istruttoria, 1.600 euro per la fase decisionale, oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali come per legge) vanno compensate tra le parti a metà, lasciando integralmente a carico della parte convenuta le sole spese per la consulenza tecnica d'ufficio.Visto che sono dissenziente e che da questa sentenza non traggo alcun beneficio, devo partecipare a queste spese?

di Silvio Rezzonico - L’Esperto Risponde

La domanda

Un condomino ha promosso una causa contro un condominio di otto proprietari. Io ho votato contro la delibera per affrontare la causa e poi, con raccomandata, mi sono dichiarato dissenziente.La causa si è conclusa con una sentenza che ha disposto «l'annullamento della delibera in cui si approva il bilancio consuntivo», mentre ha respinto il resto dell'istanza. Sempre secondo la sentenza, le spese processuali (645 euro per le spese, 765 euro per la fase di studio, 840 euro per la fase introduttiva, 1.500 euro per la fase istruttoria, 1.600 euro per la fase decisionale, oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali come per legge) vanno compensate tra le parti a metà, lasciando integralmente a carico della parte convenuta le sole spese per la consulenza tecnica d'ufficio.Visto che sono dissenziente e che da questa sentenza non traggo alcun beneficio, devo partecipare a queste spese?

Sempreché il suo dissenso sia stato comunicato al condominio entro 30 giorni, il lettore può valersi del disposto dell'articolo 1132 del Codice civile, per il quale «qualora l'assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro 30 giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione».Se così è, solo se l'esito della lite è stato favorevole al condominio con vantaggio anche per il condomino dissenziente, il che nella specie non si è verificato, quest'ultimo è tenuto a partecipare alle spese di lite.

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