Condominio

Emergenza Covid: il Dl 19/2020 e l'attività dell'amministratore di condominio

Più complessa la procedura se si individuano casi sospetti, inasprite le sanzioni per i trasgressori

di Giulio Benedetti

L'articolo 4 del Dl 19/2020 riforma completamente il sistema delle sanzioni e dei controlli previsti dal precedente Dl 6/2020 ed abroga le norme precedenti . In particolare il decreto prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro per le seguenti violazioni per il mancato rispetto:
*delle misure di contenimento disposte con Dpcm su tutto il territorio nazionale, e descritte nell'articolo 1 , numero 2, tra cui vi è la limitazione alle circolazione delle persone, se non per spostamenti nel tempo e nello spazio giustificati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza , da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
* delle misure urgenti di carattere regionale o infraregionale;
*degli ordini di chiusura delle attività descritte nell'articolo 1, numero 2. In questi casi si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni.La sanzione amministrativa è aumentata fino ad un terzo se la violazione è commessa con l'uso di un veicolo.

Le modifiche sopravvenute
Il Dl espressamente afferma che in questi casi non si applica più l'articolo 650 Codice penale e le violazioni, precedentemente accertate, secondo il Dl 6/2020, non sono più previste come reato, per cui nessuno può essere punito per un fatto che , per una legge posteriore non costituisce reato.

L’insieme normativo di riferimento
Tuttavia il Dl prevede la formula , salvo che il fatto non costituisca reato, per cui se all'atto dell'accertamento , al colpevole non soltanto è stato contestato l'articolo 650 Codice penale, ma anche il reato di false dichiarazioni in certificazione amministrativa , l'articolo 483 Codice penale, oppure la violazione dell'ordine legalmente dato per impedire l'epidemia, l'articolo 260 del Regio decreto 1265/1934, la cui sanzione è aumentata con la punizione da tre a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro, i reati restano e non sono sostituiti da sanzioni amministrative. La sanzione penale dell'articolo 260 del Regio decreto 1265/1934 si applica alle persone , sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, che violino il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora .

I casi sospetti di Covid
Nella materia disciplinata dal Dl 19/2020 l'amministratore condominiale deve privilegiare la tutela della salute , prevista dall'articolo 32 della Costituzione, e deve attenersi alle prescrizioni della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della Salute . La stessa prevede la comunicazione ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai numeri di emergenza 112/118 dei casi sospetti da Covid -19.

L'amministratore di condominio raccoglie la richiesta scritta da parte dei condòmini o dal portiere dei casi sospetti che comunica alle autorità competenti. Le stesse autorità devono svolgere un'intervista nei confronti di questi soggetti per accertare se abbiano avuto contatti stretti con i soggetti indicati: in caso positivo, ordinano loro la quarantena sanitaria .

La sanificazione
Una volta avvisate le autorità l'amministratore deve procedere alle attività di sanificazione delle parti comuni disciplinate dalla stessa circolare . I medici e le autorità contattate compiono l'intervista telefonica per redigere l'anamnesi e decidere se avviare il soggetto alla struttura sanitaria. Gli operatori della centrale operativa 112/118 effettuano una prima procedura di triage telefonico per valutare la presenza di un caso sospetto.

Nel caso riscontrino sintomi di Covid -19 contattano il personale dell'Unità infettiva di riferimento e chiedono l'intervento di un'ambulanza che sarà decontaminata dopo il trasferimento. Il trattamento dei dati personali dell'assistito sarà curato dalle autorità sanitarie intervenute e contattate e i condòmini eventualmente interessati dovranno rivolgersi alle stesse.

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