Condominio

Gli adempimenti degli amministratori nei giorni dell’emergenza Covid-19

Vale anche per gli edifici privati quanto previsto dal ministero della Salute in tema di igiene e rifiuti

di Giulio Benedetti

Gli amministratori condominiali nell'epoca dell'emergenza da Covid -19 sono tenuti , ai sensi dell'articolo 1130 Codice civile, a disciplinare la cura delle parti comuni per assicurarne l'igiene.

Gli inviti rivolti agli amministratori
Per questo pervengono agli amministratori degli inviti da parte dalle Autorità e dai Sindaci a compiere le seguenti attività : invitare i condomini a non assembrarsi nei luoghi condominiali, a mantenere la distanza di un metro, a non occupare i giardini condominiali, a vigilare sui propri figli minorenni quando vi giocano, a sensibilizzare i condòmini ed il portiere sul rispetto delle norme igieniche e della normativa di emergenza, ad assicurare la pulizia.

La circolare del ministero della Salute
Inoltre l’autorità richiama la conoscenza della circolare 5334 del 22 febbraio 2020 del ministero della Salute che è applicabile anche, per le parti condominiali, all'attività di sanificazione e alla raccolta dei rifiuti. Per quanto riguarda la pulizia degli ambienti non sanitari, nei casi confermati di Covid -19, deve essere effettuata la pulizia dei luoghi e delle aree potenzialmente contaminate con acqua e detergenti comuni , prima di essere nuovamente utilizzati.

La circolare raccomanda la decontaminazione con l'uso di ipoclorito di sodio al 0,1% dopo la pulizia, per le superfici che possono esser danneggiate dall'ipoclorito di sodio è consigliato l'uso di etanolo al 70% , dopo che sia stato usato un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici devono essere ventilati i locali e le operazioni devono essere compiute da personale specializzato che usi i dispositivi di protezione individuale i quali , dopo l'uso, devono essere smaltiti come materiale potenzialmente infetto. La pulizia deve essere frequente e deve riguardare tutte le superfici toccate di frequente , quali le superfici dei muri, le porte, le finestre, gli ascensori. I rifiuti provenienti da un soggetto infettato devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria B (UN3291).

Il lavoro da remoto
Durante l'emergenza sanitaria (cioè sino al 3 maggio compreso) gli amministratori di condominio lavorano da remoto con smart working, non accedono ai condomìni, non possono indire assemblee in presenza ma solo telematiche e pertanto l'adempimento a questi inviti è limitato all'emissione di circolari , ad inviti telefonici o per e -mail diretti ai condòmini, alle istruzioni ai portieri e questi adempimenti , in questo momento, sono gli unici che possono essere loro richiesti. Dal 4 maggio possono riprendere in pieno la loro attività, in base all’ allegato 3 al Dpcm del 26 aprile 2020 , naturalmente osservando le prescrizioni e le cautele per i luoghi di lavoro.

Gli amministratori , per la legge 4/2013, sono professionisti competenti, qualificati da continui corsi di aggiornamento , e costituiscono i necessari punti di riferimento dei condòmini , in questo difficile momento, ed assicurano la vivibilità dei condomìni ed il soggiorno dei cittadini in adempimento delle norme vigenti. Pertanto la categoria usa la diligenza del professionista per adempiere a questi obblighi nell'interesse proprio e degli amministrati .

Le sanzioni
Inoltre le predette direttive sono gli ordini legalmente dati per impedire l 'invasione o la diffusione del Covid -19, malattia infettiva nell'uomo, la cui inosservanza è sanzionata penalmente dall'articolo 260 del Regio decreto 1265/1934 con l'arresto da tre a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5.000 euro (come aumentata dal Dl 19/2020). La sanzione penale dell'articolo 260 Regio decreto si applica anche alle persone , sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, che violino il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora . Qualora questa condotta, nel caso più grave, configuri un delitto colposo per la salute pubblica si applicano le pene previste dall'articolo 452 Codice penale, che consentono l'arresto, il fermo e misure cautelari personali.

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