Condominio

L’amministratore senza scadenza arriva alla Camera con un OdG sul decreto Covid

Il documento mira a posticipare l’approvazione dei rendiconti, a mantenere in carica l’amministratore e a rendere obbligatorie le sanificazioni

di Rosario Dolce

Presentato ieri alla Camera, nel corso della dscussione sul Ddl di conversione in legge del Dl 18/2020, un ordine del giorno in tema di diritto condominiale, teso ad introdurre una nuova disposizione: l'articolo 72 quinquies ((da intendere con riferimento all'articolo 71) ) delle disposizioni di attuazione al codice civile.

Il testo mira a porre rimedio alla situazione contingente legata all'emergenza covid-19 nel condominio, affrontando sia i temi della sanificazione che della postergazione del termine per la presentazione del rendiconto. Ma si spinge anche oltre.

Particolare importanza assumono i precetti che riguardano la figura dell'amministratore, sia in ragione alla durata del mandato che in funzione alle modalità di riscossione delle quote condominiali. La validità delle entrambe le disposizioni, tra l'altro, non è stata contingentata temporalmente.

L’amministratore resta in carica sino alla revoca
Per quanto riguarda il primo aspetto, L’ordine del giorno precisa che «Nel caso il mandato dell'amministratore fosse scaduto o in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per consentire il prosieguo dell'attività ordinaria e straordinaria necessaria al buon funzionamento del condominio, in deroga all'articolo 1129, commi 8 e 10, del codice civile, questi si intende rinnovato con pieni poteri fino a quando non sarà esplicitamente revocato dall'assemblea e avrà diritto ai compensi approvati all'atto della nomina».

Le quote condominiali
Per quanto riguarda il secondo aspetto, l’Odg prevede che: «Al fine di consentire all'amministratore di riscuotere le quote condominiali per il normale pagamento dei fornitori e delle utenze condominiali, al comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile è apportata la seguente modifica relativa alle modalità di pagamento delle rate condominiali: dopo l'ultimo capoverso è inserito il seguente: «È fatto divieto all'amministratore di riscuotere le quote condominiali presso il proprio studio o presso il condominio», sempre al comma 7 sostituire: «far tramite» con «riscuotere e pagare» e «su uno specifico conto corrente» con: «esclusivamente tramite uno specifico conto corrente».

La sanificazione
Nel testo è previsto l’obbligo per l'amministratore in carica di effettuare ogni due settimane fino a cessata emergenza, la sanificazione delle parti comuni e di lavoro del condominio con prodotti specifici. Inoltre, la protezione civile e le Autorità competenti sono tenute ad informare l'amministratore di eventuali casi di positività al COVID-19 all'interno del condominio o all'obbligo di quarantena e in questo caso la sanificazione di va effettuata settimanalmente.

Le conseguenze per l’amministratore e i precedenti
Nel caso in cui il provvedimento venisse approvato, per come esso recita testualmente, ci troveremmo dinanzi a un «amministratore sine die», cioè verrebbe meno il ricorso all'assemblea ordinaria (articolo 1135 codice civile) per chiedere la conferma/rinnovo del mandato.

In tal modo si accoglierebbe l'orientamento giurisprudenziale – di recente conio (da ultimo, Corte di Appello di Palermo del 6 maggio 2019 ) – che interpretava estensivamente la previsione dell'articolo 1129, comma 10, codice civile, laddove prevede che “L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”.

In proposito, era stato riferito – al cospetto della tesi dell'1+1 e dell'istituto della prorogatio imperi quali limite per la revoca giudiziaria - che gli obblighi di comunicazione dell'amministratore “ad ogni rinnovo dell'incarico”, previsti dal secondo comma dell'art. 1129 c.c., non si rivelano meno incongrui per il primo rinnovo tacito di quanto non appaiano per i taciti rinnovi successivi.

D'altronde – così soggiungeva il giudicde siciliano - la previsione dell'art. 1135, comma 1, n. 1, Codice civile, nell'attribuire all'assemblea dei condòmini la competenza a confermare l'amministratore e a deliberare la sua retribuzione, non si pone in conflitto con la possibilità del rinnovo tacito né con la reiterabilità di esso.

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