Condominio

Il rapporto di servizio domestico non è considerato convivenza per le case popolari

Nel caso specifico era stato portato come giustificazione di un’occupazione abusiva

di Edoardo Valentino

Un Tribunale condannava un soggetto per i reati previsti e puniti dagli articoli 633 e 639 bis del Codice penale, per avere illegittimamente occupato un immobile di proprietà dell'Ater ( l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica).

Gli articoli del codice
Le fattispecie penali, difatti, puniscono i reati di invasione di terreni e edifici affermando che «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, per occuparli o trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro» (articolo 633 comma I Codice penale) e che «nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico» (articolo 639 bis Codice penale).

Le motivazioni del ricorso
Nel caso specifico trovava quindi applicazione il disposto dell'articolo 639 bis del Codice penale, essendo l'immobile categorizzato come edificio di edilizia popolare di uso pubblico. A seguito della condanna, l’attore impugnava la sentenza in Cassazione, sostanzialmente sollevando – come causa di esclusione della punibilità – la circostanza che l'occupazione non sarebbe stata arbitraria, ma motivata dalla preesistente convivenza tra lui e il legittimo possessore dell'immobile.

Come secondo motivo di ricorso, poi, il soggetto richiamava la mancata valutazione da parte del giudice di merito delle testimonianze fornite dai condomini dello stabile, che avrebbero riportato l'avvenuta convivenza dello stesso con il legittimo assegnatario dell'immobile per un lungo periodo.

Differenza tra convivenza e servizio
Con la sentenza numero 12287 del 16 aprile 2020, la sesta sezione della corte di Cassazione penale rigettava il ricorso proposto dal condannato. A detta del giudice di legittimità,
in prima battuta il rapporto tra il condannato e il soggetto assegnatario dell'immobile, così come correttamente valutato dal giudice di merito, non era di convivenza, ma di servizio.

La moglie dell’attore, infatti, svolgeva per l'assegnatario un lavoro di servizio domestico e conseguentemente, il rapporto in oggetto poteva al massimo essere identificato come un rapporto precario di ospitalità nell'abitazione della sola moglie, non un rapporto di convivenza con l'intera famiglia che aveva poi occupato l'appartamento.

In seconda battuta, quindi, doveva escludersi la presenza di una causa di non punibilità in quanto – considerata l'assenza di un rapporto di convivenza – l'immobile risultava essere stato occupato illegittimamente.

Con la sentenza in esame, quindi, la Cassazione confermava l'esito del giudizio di merito e sottolineava come un rapporto di ospitalità dovuto al lavoro come collaboratrice domestica non vale a giustificare, alla stregua di una convivenza, l'occupazione di un immobile di edilizia pubblica agevolata, integrando invece il reato di invasione di edificio.

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