L'esperto rispondeCondominio

Ponteggio nel giardino privato: indennità per il condomino proprietario

In un condominio devono essere effettuati lavori straordinari che richiedono il montaggio di un ponteggio che resterà per circa due mesi nel mio giardino. L'amministratore si appella all'articolo 843 del Codice civile per obbligare l'accesso. Tuttavia, per montare il ponteggio, occorrerà smontare una pergola che sostiene un rampicante che verrà inevitabilmente distrutto. Inoltre sarà necessario smontare un'antenna parabolica con conseguente impossibilità di ricevere i canali televisivi per l'intero periodo di durata dei lavori.Posso oppormi all'accesso o, quanto meno, chiedere che si trovi una soluzione affinché nulla venga manomesso?

di Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

In un condominio devono essere effettuati lavori straordinari che richiedono il montaggio di un ponteggio che resterà per circa due mesi nel mio giardino. L'amministratore si appella all'articolo 843 del Codice civile per obbligare l'accesso. Tuttavia, per montare il ponteggio, occorrerà smontare una pergola che sostiene un rampicante che verrà inevitabilmente distrutto. Inoltre sarà necessario smontare un'antenna parabolica con conseguente impossibilità di ricevere i canali televisivi per l'intero periodo di durata dei lavori.Posso oppormi all'accesso o, quanto meno, chiedere che si trovi una soluzione affinché nulla venga manomesso?

L'articolo 843 del Codice civile, nell'ambito della disciplina codicistica della proprietà fondiaria, regolamenta l'accesso al fondo, stabilendo che il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo quando è necessario per costruire o riparare un muro o un'altra opera di proprietà del vicino oppure comune. Il secondo comma aggiunge che se l'accesso cagiona danni sarà dovuta un'adeguata indennità. Questa norma, secondo la giurisprudenza prevalente, configura un'obbligazione propter rem (cioè un'obbligazione che è a carico del proprietario del bene in quanto tale e quindi segue il bene nei successivi trasferimenti di proprietà) cui corrisponde l'obbligo di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa e anche in assenza di prova del danno, e di ripristinare lo stato dei luoghi a opera finita (Tribunale Napoli, sezione IV, 22 maggio 2019, n. 5296; Tribunale Milano, 20 febbraio 1992). L'articolo 843 del Codice civile è applicato anche in caso di immobili in condominio.Il requisito della necessità dell'accesso o del passaggio deve essere inteso nel senso che questi devono essere consentiti osservando un equo contemperamento degli opposti interessi (Cassazione civile, sezione II, 16 gennaio 2006, n. 685).Nel caso specifico, pertanto, si dovrà verificare se non vi sia una soluzione alternativa e, se non ci fosse, il condomino sarà obbligato a consentire la posa del ponteggio, ma avrà diritto al risarcimento di tutti i danni in via equitativa, con un'indennità per il ripristino della situazione precedente e la posa andrà eseguita in modo da recare meno danni possibili.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©