Condominio

I cantieri privati in condominio in tempi di coronavirus

Se non si decide di rinviare i lavori vanno rispettate rigide norme di sicurezza

di Elisabetta Cicerchia

Con successivi Dpcm dall’11 marzo 2020 sono state fermate le attività lavorative e produttive comprese quelle edilizie, a meno di urgenti interventi necessari al buon funzionamento ed alla sicurezza di impianti o degli immobili. Di fatto si consente l'attività di ingegneria civile ma non le nuove costruzioni ad eccezione delle opere pubbliche e di pubblica necessità.

Per il contrasto all'emergenza Covid-19, per tutelare professionisti e lavoratori che operano in tutti i cantieri edili pubblici e privati, lo stesso decreto raccomanda l'adozione di alcune misure minime di sicurezza da adottare sul luogo di lavoro a tutela della salute.

Le disposizioni governative
Per quanto riguarda le attività produttive e professionali, vengono adottate specifiche misure, definite dall'articolo 1, comma 7 lett. d), dove si stabilisce che si «assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, dove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale».

Con il Dpcm del 10 aprile 2020, le descritte misure restrittive sono prorogate al 3 maggio 2020 ma nulla cambia per le attività connesse ai cantieri e vengono di nuovo specificate negli allegati 4 e 5, le misure di protezione igienico-sanitarie. Tutto lascia supporre che con questo virus dovremo convivere piuttosto a lungo e dovremo modificare le nostre abitudini in modo da poter riprendere l'attività con la dovuta sicurezza per la salute di tutti gli operatori, ed a seguire dei familiari.

Le comunicazioni di rinvio dei lavori
Se si preferisce non procedere con i lavori in cantiere privato, sul piano del procedimento amministrativo occorre dare comunicazione all'ufficio tecnico comunale motivando adeguatamente (ad esempio carenza di personale, mancanza di approvvigionamento materiali) il rinvio dell'inizio dei lavori o della volontà di sospensione dei lavori ed esplicitare conseguente richiesta del differimento dei termini di ogni scadenza collegata.

Ad ogni modo si richiama qui Dlgs81/08, articolo 92 che indica tra gli obblighi del coordinatore per la sicurezza dei cantieri anche quello di adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento ai sopravvenuti obblighi e provvedimenti e, nel caso specifico, con quanto previsto dall'articolo 271 comma 1 dello stesso decreto.

Chi deve verificare il rispetto della sicurezza
Le figure coinvolte ed obbligate, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tengono conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, traducendole in un documento denominato «Piano di valutazione del rischio biologico integrato» da aggiungere sia al Psc, sia al Pos ed al Dvr, che in presenza di dipendenti in ambito condominiale, deve essere presente nel cantiere assieme alla nomina del Rspp, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Inoltre, l'articolo 271 che elenca le attività ed evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, impone al datore di lavoro e/o alle altre figure responsabili, i committenti, le imprese affidatarie le imprese esecutrici, a fornire loro, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, come le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici, limita al minimo il numero dei lavoratori che possono essere presenti e adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione.

Fa sì che i lavoratori dispongano dei servizi sanitari e dei dispositivi di protezione individuale che, quando non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzo, provvedendo anche a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva.

Gli obblighi in vigore
Si ritiene indispensabile al momento suggerire di adeguare il piano di sicurezza, nonché i Pos delle varie imprese, tenendo conto soprattutto degli obblighi, che si riassumono in elenco non completo, di:
1. adeguare il Dvr e il Pos delle imprese esecutrici operanti nei cantieri con la valutazione del rischio Covid-19 e le relative misure di prevenzione;
2. informare tutti i lavoratori sulle norme di comportamento e sulla corretta prassi igienica;
3. organizzare le lavorazioni da eseguire cercando di mantenere, quando possibile, una distanza di un metro tra i lavoratori stessi e nel caso esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, se presente, con la direzione lavori e con il committente, gli strumenti da porre in essere, compresa, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e riorganizzare il cronoprogramma dei lavori;
4. dotare tutti i lavoratori di mascherina, del tipo ffp2 o ffp3, e opportuni guanti di protezione;
5. raccomandare il lavaggio delle mani ad ogni cambio di guanti;
6. predisporre regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa;
7. evitare raggruppamenti degli stessi durante le lavorazioni da eseguire e durante il cambio abiti negli spogliatoi e durante la pausa pranzo.
Tutto per essere pronti evidentemente a ripartire.

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