Condominio

L’ordinanza della regione Lombardia conferma l’ok all'attività di amministratore

Può essere svolta anche nel proprio studio professionale, solo per servizi indifferibili

di Giulio Benedetti

L'ordinanza numero 521 emessa il 4 aprile 2020 dalla regione Lombardia consente l'attività dell'amministratore con la modalità del lavoro agile. Le attività legali contabili (codice 69), le attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale (codice 70), le attività degli studi di architettura e di ingegneria (codice 71), la ricerca e lo sviluppo (codice 72), le altre attività professionali scientifiche e tecniche (codice 74) devono essere svolte con il lavoro agile. Sono ammessi gli adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Se l'esercizio di questi servizi indifferibili comporti il diretto contatto con i clienti presso gli studi deglli amministratori, devono avvenire solo dietro appuntamento.

Obbligo di mascherina
L'ordinanza introduce l'obbligo per i cittadini che si spostano al di fuori delle loro abitazioni di circolare muniti di una mascherina o con la bocca coperta con un indumento, con la disinfezione delle mani ed il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Sanzioni più pesanti per chi viola le disposizioni
L'articolo 4 del Dl 25 marzo 2020 numero 19 riforma completamente il sistema delle sanzioni e dei controlli previsti dal precedente Dl 6/2020 , abroga le norme precedenti e richiama l'articolo 260 del Regio decreto 1265/1934, la cui sanzione è aumentata con la punizione da tre a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro; i reati permangono e non sono sostituiti da sanzioni amministrative.

La sanzione amministrativa per chi esca senza giustificato motivo dalla propria abitazione è il pagamento di una somma da 400 a 3000 euro, la sanzione è aumentata se commessa con l'uso di un veicolo. L'esercizio di un'attività non autorizzata comporta anche la sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni .

L'articolo 260 del Regio decreto 1256/1934 sanziona penalmente chiunque non osservi un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva. La pena è aumentata se il fatto è commesso da una persona che esercita la professione sanitaria.

La sanzione penale dell'articolo 260 del Regio decreto 1265/1934 si applica alle persone , sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, che violino il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora . Qualora questa condotta, nei casi più gravi, configuri un delitto colposo per la salute pubblica si applicano le pene previste dall'articolo 452 Codice penale, che consentono l'arresto, il fermo e misure cautelari personali.

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