Condominio

In condominio informazione ma senza i nomi dei malati

Lavori fermi (tranne quelli urgentissimi), sanificazioni, allerta sui contagi e aiuti ai condòmini più deboli. Il decalogo pratico dell’amministratore condominiale

di Annarita D’Ambrosio e Saverio Fossati

Lavori fermi (tranne quelli urgentissimi), sanificazioni, allerta sui contagi e aiuti ai condòmini più deboli. Il decalogo pratico dell’amministratore condominiale durante l’epidemia si declina all’interno di questi princìpi operativi.

Lo studio

Le faq della presidenza del Consiglio , che ha anche confermato lo stesso indirizzo in modo esplicito r ispondendo a un’interrogazione di Confabitare-Confamministrare , sono chiare: l’attività professionale dell’amministratore può essere svolta ma in modalità telelavoro. Gli spostamenti dell’amministratore possono essere legati solo a gravi necessità come il crollo di una parte dell’edificio o altri casi di forte pericolo. Non certo per visionare la riparazione a un impianto.

I lavori e le spese

Dato che alcune attività manutentive tipiche sono all’interno dei codici Ateco autorizzati, i principali impianti condominiali possono essere riparati ma il tutto va gestito a distanza, con la collaborazione del custode (la sua attività non è tra quelle sospese, si veda il Sole 24 Ore del 31 marzo scorso) e dei condòmini. In ogni caso, le decisioni relative alla conservazione delle parti comuni dell’edificio, come appunto quelle legate a gravi pericoli, possono essere prese senza consultare l’assemblea (altra attività che le faq governative proibiscono tranne che nella forma a distanza), come previsto dall’articolo 1130, punti 2 e 4 del Codice civile. Per la raccolta delle spese ci si dovrà affidare allo home banking ma parecchi anziani non dispongono neppure di internet: Intesa Sanpaolo, Unicredit e altre si sono organizzate per ricevere bonifici via telefono ma l’amministratore deve preoccuparsi costruire una rete di sostegno, altrimenti si rischia un buco sul conto.

La sanificazione

Alcuni Comuni hanno emesso ordinanze per la sanificazione dei condomìni. L’amministratore deve quindi sicuramente obbedire, coordinando a distanza il (costoso) intervento. Dato che l’assemblea non si può riunire, dovrà anche assumersi la responsabilità di farla eseguire qualora lo ritenga indispensabile e comunque se si verifica un caso di coronavirus in condominio. Del resto l’articolo 2051 Codice civile fissa la responsabilità di chi ha il “potere di controllo” sulla “cosa” che ha in custodia (cioè le parti comuni) anche rispetto ai terzi e non solo ai condòmini e quindi deve evitare che questa possa causare contagi.

La privacy

Il Garante privacy ha fatto alcune precisazioni: la prevenzione della diffusione di Covid-19 deve essere svolta solo da soggetti che istituzionalmente esercitino funzioni sanitarie. L’amministratore di condominio non potrà quindi imporre al custode dello stabile di raccogliere queste informazioni né tantomeno - raccoglierle personalmente. È chiaro che le autorità sanitarie saranno già informate in caso di condomino contagiato ma l’amministratore dovrà avvisare subito gli altri condòmini dell’esistenza di un caso di coronavirus, senza naturalmente indicare la famiglia ma procedendo alla sanificazione dello stabile e invitando tutti alla massima cautela.

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