Condominio

Il difetto nella convocazione assembleare non si può utilizzare per interessi di altri

Non può essere sollevato dal condomino che si è presentato in assemblea e che chiedeva l’annullamento di una delibera poi sostituita

di Selene Pascasi

La delibera assunta senza aver convocato uno dei condòmini è annullabile ma non nulla. Non potrà, quindi, essere impugnata – nell'interesse degli esclusi – da chi, avvisato, sia intervenuto alla riunione. E comunque, l'eventuale sostituzione della delibera viziata con altra adottata in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, porta alla cessazione della materia del contendere. Lo ricorda la Corte di appello di Napoli con sentenza numero 3748 del 5 luglio 2019.

I fatti
Apre la controversia la decisione di una condomina di citare il condominio per ottenere l'annullamento di una delibera. Motivo principale la convocazione assembleare viziata con riguardo all'effettiva ricezione dell'avviso da parte di tutti i condòmini. Inoltre, la lettera inviatale dall'amministratore, e trovata nella cassetta delle lettere, era priva della ricevuta di ritorno che altri avrebbero potuto firmare al suo posto.

Il condominio, però, insiste sulla validità della delibera sottolinendo come i dubbi espressi sulle modalità del recapito della convocazione non si riferivano all'attività dell'amministratore.

Le pronunce di primo e secondo grado
Tesi accolta dal Tribunale che condanna la donna alle spese di lite. Contro la pronuncia, però, la signora propone appello. Superate alcune perplessità procedurali, il collegio di secondo grado esamina il merito della questione e, vista la sopraggiunta sostituzione della delibera, boccia totalmente il ricorso: materia del contendere cessata e infondatezza della domanda.

La sostituzione della deliberazione impugnata con altra adottata in conformità della legge – premette la Corte richiamando la Cassazione 20071/2017 – facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, fa “cadere” nel nulla il nodo della vertenza.

Ancora, i vizi che avevano invalidato la delibera contestata, poi sanati, non ne minavano la validità assoluta. Pertanto, l'impugnativa non sarebbe stata comunque accolta per assenza di legittimazione a far valere interessi di altri soggetti avendo la condomina sia ricevuto la convocazione che partecipato all'assemblea seppur tramite delegato.

Non si può impugnare per interesse di altri
È fermo il principio che esclude la legittimazione a proporre impugnazione della delibera – per difetto dell'avviso di convocazione dell'assemblea (vizio che provoca l'annullabilità e non la nullità) – se l'irregolarità denunciata riguardi un altro soggetto (Cassazione 8092/14).

L'impugnativa della delibera , in sostanza, può unicamente far valere l'omessa, tardiva o incompleta convocazione da parte degli assenti o dei dissenzienti non ritualmente convocati se, come prescrive l'articolo 1441 del Codice civile, l'annullamento viene chiesto dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge. Inevitabile, allora, la soluzione adottata dalla Corte napoletana: rigettare l'appello per cessazione della materia del contendere e mancata legittimazione ad impugnare la delibera.

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