Condominio

La formazione dell’amministratore con l’emergenza sanitaria in atto

Potrebbe essere un’occasione per favorire corsi ed esami in via telematica

di Rosario dolce

L'amministratore di condominio è un lavoratore autonomo la cui attività rientra tra le professioni non ordinistiche (disciplinate dalla legge 4/2013). Il mandato è il contratto col quale si vincola ai propri assistiti, impegnandosi a compiere gli atti giuridici occorrenti per la gestione del condominio negli edifici. La specificità delle attribuzioni è contenuta, soprattutto, nell'articolo 1129 Codice civile. L'elemento caratterizzante il rapporto è la “fiducia”.

Amministratore e società
In giurisprudenza si parla dell'elemento “intuitu personae” (in considerazione della persona), vale a dire categoria di contratti personali caratterizzata dalla particolare rilevanza dei soggetti che li stipulano sotto il profilo delle loro qualità. Ci sono voluti poi decenni di contrasti giurisprudenziali per riconoscere che la complessità dell'attività dell'amministratore, potrebbe richiedere anche il ricorso di un'organizzazione societaria.

Il che si è reso, più che astrattamente, compatibile, con la previsione normativa contenuta nell'articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione al Codice civile, quando prevede che «possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del Codice civile». In questo caso, i requisiti devono essere posseduti da tutti coloro che si interfacciano all'interno del condominio stesso.

I requisti per esercitare la professione
A questo proposito, la stessa norma stabilisce i requisiti di onorabilità e di formazione dell'amministratore condominiale.Per quanto qui interessa, quelli riconducibili alla formazione sono di riflesso portati in un provvedimento ministeriale, vale a dire nel Decreto del ministero della Giustizia numero 140 del 2014.

I corsi di formazione
Il Decreto disciplina i criteri e le modalità dei corsi per l'avvio all'esercizio della professione, nonché di quelli periodici, con cui l'amministratore può dire assolto il proprio obbligo formativo, analogamente a qualsiasi altra professione, ordinistica o meno.
Gli obiettivi, qui prefissati, sono quelli di:

a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;

b) promuovere il piu' possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;

c) accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti pe un esercizio professionale di qualità.

Dal punto di vista temporale e contenutistico, il provvedimento ha previsto, rispettivamente, che il corso di aggiornamento professionale – che potrà tenersi anche on line - abbia una durata minima di 15 ore e debba trattare elementi in materia di amministrazione condominiale, rapportati all'evoluzione normativa e giurisprudenziale (pure funzionalizzati alla risoluzione di casi pratici).

Le proposte di integrazione
L'emergenza legata al Covid-19 potrebbe essere il momento giusto per rimettere mano al provvedimento normativo, di fonte ministeriale, per integrare/o migliorarne il contenuto. Così, ad esempio, si potrebbe pensare di rimodulare l'anno dell'aggiornamento professionale, facendolo coincidere con l'anno civile, dal 1° gennaio al 31 dicembre, per evitare, in tal modo, distorsioni sull'effettivo adempimento degli obblighi previsti, quanto a rilevanza temporale.

Allo stesso modo, si potrebbe ipotizzare un intervento diretto a disciplinare e riconoscere il diritto degli amministratori di effettuare corsi di recupero, nel caso in cui nell'anno formativo precedente non abbiano raggiunto il numero di ore minimo per garantirsi il rispetto della previsione normativa (su questo si segnala un precedente arresto giurisprudenziale, che precisava che: «seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare corsi di formazione periodici annuali, essendo ogni certificato valevole per l'anno successivo» Tribunale civile di Padova, sezione I, sentenza numero 818 del 24 marzo 2017).

Infine, allo stesso modo, si potrebbe auspicare un intervento risolutore sulla formazione telematica, disponendo che, analogamente a quanto accade in altri ambiti professionali, l'esame finale, per riconoscere la partecipazione con profitto dell'amministratore, possa farsi on line, senza vincoli territoriali di sorta.

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