Condominio

Si può installare un cancelletto a protezione dell’appartamento se non ostacola nessuno

Solo se limitasse lo spazio comune, andrebbe rimosso

di Matteo Rezzonico


Installare un cancelletto/inferriata a protezione della porta di ingresso del proprio appartamento – fatto che costituisce estrinsecazione del diritto di proprietà (a norma degli articoli 832 e 833 del Codice civile) e costituzionalmente garantito (articolo 42 della Costituzione) – non comporta la violazione di alcuna norma, quando non limiti il compossesso e l'utilizzo della cosa comune da parte degli altri condòmini. Lo ha stabilito il Tribunale di Ferrara con sentenza numero 59 depositata il 5 febbraio scorso che ha ribadito l'applicabilità dei princìpi di cui all'articolo 1102 del Codice civile, anche in materia di possesso su beni comuni in comproprietà.

Il fatto
Un condòmino ha installato un cancelletto/inferriata davanti alla propria porta di casa, senza ingombrare in alcun modo il pianerottolo/passaggio comune (salvo che, in minima parte, per la maniglia). Un altro condòmino ha presentato ricorso per violazione del compossesso sul bene comune pianerottolo, affermando che il cancelletto/inferriata limitava il passaggio/accesso alla sua proprietà (da parte dei suoi clienti). Il Tribunale di Ferrara ha respinto il ricorso.

La decisione
In base all'articolo 1102 del Codice Civile ciascun partecipante (cioè ciascun condomino) può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto. Quindi può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa comune. Conseguentemente l'apposizione di un cancello/inferriata, (leggero e di facile apertura), non limita diritti altrui, ma costituisce un atto lecito rientrante nelle facoltà del compossessore dovendosi ritenere del tutto irrilevanti «le ragioni soggettive che abbiano spinto» il condomino a collocare il cancelletto in questione.

Quando si limita il possesso
Quello che conta – evidenzia il giudice ferrarese – è che «il cancello non comporti un'apprezzabile menomazione del passaggio esercitato dai potenziali clienti della ricorrente». Secondo la giurisprudenza infatti, anche in tema di azioni possessorie nell'ambito della proprietà comune o condominiale, trova applicazione l'articolo 1102 del Codice civile con la conseguenza che non ogni modifica apportata da un terzo alla situazione oggettiva in cui si sostanzia il possesso costituisce spoglio o turbativa, essendo sempre necessario che la modifica comprometta in modo giuridicamente apprezzabile l'esercizio del possesso (Cassazione 11036/2003 e Cassazione 1743/2005).

I motivi
In applicazione degli questi princìpi, la condotta tenuta dal convenuto non integra né spoglio né molestia nel compossesso del pianerottolo di proprietà comune considerato che:

a) il cancelletto/inferriata non impedisce il libero passaggio degli altri condòmini né provoca alcun tipo di limitazione all'utilizzo del pianerottolo posto al piano rialzato del condominio, dal quale occorre passare per accedere ai piani superiori;

b) il carpentiere che ha realizzato e montato il cancelletto/inferriata su incarico della convenuta ha confermato quanto emerge chiaramente dalla stessa documentazione fotografica prodotta da entrambe le parti e cioè che «l'inferriata chiusa rimane all'interno della soglia della porta di ingresso; anche i cardini sono all'interno della soletta; la maniglia invece sporge leggermente»;

c) il cancelletto si apre in appoggio contro il muro a sinistra e rimane fermo e nessun condomino ha mai denunciato un difetto del manufatto in questione;

d) il cancelletto/inferriata è stato realizzato a tutela della proprietà privata, ossia per sole ragioni di sicurezza della propria abitazione sulla scorta degli articoli 832 e 833 del Codice civile (che consentono al proprietario di disporre in modo pieno ed esclusivo delle cose) e dell'articolo 42 della Costituzione (che tutela il diritto di proprietà).

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