Condominio

La delibera assembleare come titolo di credito dichiarativo

Va impugnata e chiesta la sospensione per evitare il pagamento richiesto con ingiunzione

di Selene Pascasi

Se il condomino riceve un'ingiunzione di pagamento vi si può opporre contestando l'esistenza del debito e la documentazione che lo giustifica o il verbale della delibera assembleare ma non può – con lo stesso atto – sollevare la nullità o l'annullabilità della decisione che abbia approvato le spese condominiali pretese.

Per farlo, servirà una separata impugnazione accompagnata, se vorrà, dalla richiesta di sospensione della delibera. Lo ricorda il Tribunale di Roma con sentenza numero 15770 del 30 luglio 2019.

I fatti
Ad aprire la causa, è la sentenza con cui un Giudice di pace – accolta in parte l'opposizione proposta da una signora contro il decreto che la intimava a pagare quasi duemila euro per lavori riguardanti due appartamenti e un box – riduce la somma ma conferma l'obbligo di pagamento.

In realtà, lamenta la donna, non doveva corrispondere nulla: le delibere indicate nell'ingiunzione non erano state “in alcun modo approvate” e, comunque, il bilancio consuntivo di riferimento presentava una “gravissima anomalia” nella parte in cui le imputava, in modo del tutto errato, delle spese relative a periodi precedenti l'acquisto delle sue unità.

Di qui, la domanda di revoca del decreto ingiuntivo. Il condominio non cambia posizione e il Tribunale abbassa ancora l'importo dovuto dalla proprietaria ma ribadisce per il resto il suo obbligo di pagamento.

Le delibere come titoli di credito
Circa l'esigibilità del rimborso di spese comuni non specificamente contestate, il giudice ricorda che le delibere sono veri e propri titoli di credito dichiarativi, e non costitutivi, del diritto del condominio ai contributi condominiali dovuti pro quota per il godimento delle cose e dei servizi comuni, tanto che quel diritto non nasce con la loro approvazione ma sorge direttamente dalla gestione dei beni e servizi.

Ecco perché le delibere resteranno vincolanti, anche se impugnate e salvo che il giudice ne sospenda l'efficacia esecutiva, sia per i condòmini che per tutti i soci compresi i contrari o gli assenti all'assemblea. Le delibere, allora, legittimeranno non soltanto la pronunzia del decreto ingiuntivo contro il singolo ma anche la sua condanna al pagamento del relativo importo, all'esito di opposizione contro l'ingiunzione (qualora proposta).

E l'eventuale venir meno della deliberazione per invalidità, se implicherà la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, non comporterà anche l'insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati (Cassazione 4672/2017).

Cosa può fare il condomino
Di conseguenza, se l'amministratore promuova il decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali, l'ingiunto che vorrà farvi opposizione potrà denunciare l'insussistenza del debito e i carteggi che lo provino o, ancora, potrà scegliere di puntare il dito contro il verbale della delibera assembleare ma non potrà – questo è il nodo chiave della vicenda – contestare la nullità o l'annullabilità della decisione di approvazione di quelle spese.

Per sollevare dubbi sugli importi indicati dovrà necessariamente attivarsi con una distinta ed autonoma impugnativa (articolo 1137 del Codice civile) accompagnata, se vorrà, dalla richiesta di sospensione. Iniziativa che, nella fattispecie, la proprietaria non aveva intrapreso.

Non si può accollare le spese legali ad un condomino
Meritava, invece, accoglimento la richiesta riguardante la voce “spese legali” posta a suo carico nel decreto ingiuntivo opposto. Sul punto, conclude il Tribunale di Roma, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza secondo il quale è affetta da nullità la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che gli accolli le spese dell'avvocato incaricato dal condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza.

Nullità che, lo prevede l'articolo 1421 del Codice civile, può esser fatta valere anche dal condomino che abbia partecipato all'assemblea ed espresso voto favorevole alla delibera, purché con quel voto non abbia inteso assumersi un'obbligazione o riconoscersi vincolato (Cassazione 751/2016). Il giudice capitolino, perciò, non poteva che accogliere solo in parte le pretese della donna riducendo la somma dovuta.

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