Condominio

I MERCOLEDÌ DELLA PRIVACY: l’amministratore tra salute e riservatezza

Se è a conoscenza di un caso di coronavirus nello stabile da lui amministrato non può comunicare il dato agli altri condomini

di Carlo Pikler (responsabile Centro Studi Privacy and Legal Advice )

La delicatezza del mondo della privacy nasce dal costante obbligo al bilanciamento tra i diversi diritti che possono, spesso, trovarsi a coesistere in un dato momento. I professionisti si stanno confrontando con la situazione di emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale a seguito della diffusione del contagio da Covid-19.

Il trattamento dei dati sanitari
Oggi più che mai un (eventuale) trattamento dei dati sanitari dei soggetti colpiti dal virus entra a far parte dei pensieri dell'amministrat ore, anche teso alla salvaguardia dell'incolumità degli altri condomini e, più in generale, di quella pubblica.

Tutti ci rendiamo conto che questa situazione contingente possa portare ad una limitazione dei diritti individuali a favore di quelli collettivi ma, di certo, non può, portare ad una loro violazione sistematica.

Deroga della privacy
Indicative sul punto le linee guida emanate dal Comitato di studio europeo (Edpb) sull'emergenza Covid-19 che saranno oggetto di specifico e separato approfondimento e che portano, in maniera chiara, ad una deroga alla privacy al punto da consentire (entro certi limiti), anche la geolocalizzazione sistematica dei privati durante il particolare periodo che stiamo vivendo.

La comunicazione agli altri condomini
Sempre più spesso nell'attività di consulenza, in questi giorni, dagli amministratori ci è stata posta la stessa domanda: «Ho un caso di Covid-19 in Condominio, posso rivelare i nomi dei contagiati agli altri condomini in via precauzionale?»

La risposta deve partire dalla circostanza che stiamo sempre e comunque trattando dati sanitari e, pertanto, considerati “particolari”. Come tali possono essere trattati solo quando si sia ottenuto il consenso specifico oppure, quando ne ricorrano i presupposti, in caso di necessità derivante dallo stato di salute proprio o di altri.

Quando si può comunicare senza consenso
L'articolo 9 lettera C del Gdpr ci consente di trattare i dati particolari anche senza ottenere il consenso dell'interessato quando: «c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra pe rsona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso».

La necessità di raccolta dati
Cosa comporta questa deroga all'impossibilità generale di uso dei dati particolari per l'amministratore? Che trattamenti in effetti può compiere? Innanzitutto, possiamo sostenere con certezza che l'amministratore può trattare i dati che riceve per raccoglierli e archiviarli (nel senso di fascicolarli). All'esito di questa raccolta di informazioni l'amministratore deve immediatamente attivarsi per effettuare la sanificazione degli ambienti comuni.

Illegittima la comunicazione a terzi
Non può però effettuare il trattamento di “comunicazione” dei dati a terzi, che siano condomini o estranei al condominio. È sicuramente un trattamento illegittimo, infatti, quello di rivelare i nomi o i dati che permettano l'identificazione del soggetto.

Questo perchè eventuali attività di monitoraggio sui soggetti frequentati dal positivo al Covid 19 spettano alla Asl di appartenenza, così pure nulla cambierebbe al condomino “vicino” di casa dell'ammalato, seppure sapesse della sua patologia, considerato che, comunque, si sarebbe dovuto e dovrà continuare ad attenersi alle misure straordinarie da seguire relative al contenimento del virus che vanno rispettate da ciascuno di noi.

E in merito ad una comunicazione generica? Purtroppo, ad oggi non c'è una risposta univoca o convincente sul punto e, pertanto, in attesa di un provvedimento ad hoc del Garante, il consiglio è sempre quello di procedere con la massima cautela, bilanciando tutti gli interessi in gioco.

Subito la sanificazione
Si può quindi effettivamente riconoscere l'importanza di procedere, per l'amministratore, ad interventi di sanificazione delle parti comuni a seguito di notizia certa di coronavirus in un immobile da lui gestito (conservando documentazione -resa anonima- in caso di eventuale contestazione in sede di assemblea in relazione alla spesa).

Opinione della scrivente è che non deve essere data alcuna informazione ai condomini ma bisogna procedere solo con gli interventi di sanificazione.

È vero che la diffusione della notizia (in modo generico e senza alcun riferimento ad un individuo specifico) riveste carattere di importanza per la collettività e per la salute pubblica ma è anche vero che non c'è alcun atto normativo che dà alla figura dell'amministratore questo ruolo di “tutore della collettività” a differenza, invece, del diritto di cronaca per i giornalisti, o del ruolo stesso della Protezione civile o comunque più in generale della pubblica autorità.

Valutazione caso per caso
Ovviamente l'assenza di un obbligo in capo all'amministratore di condominio in merito alla generica comunicazione agli altri condomini della presenza di un caso di coronavirus, non rende comunque non valutabile l'opportunità della stessa.

Ricapitolando, quindi, se da un lato non sembra esserci un obbligo dell'amministratore in tal senso, questo, se lo riterrà opportuno, potrà comunque procedere ad informare in via del tutto generica gli altri condomini, assieme alla notizia in merito agli interventi di sanificazione, prestando però la massima attenzione sul rendere assolutamente non identificabile il soggetto infetto.

Ancor meglio, comunque, sarebbe di limitarsi al solo intervento urgente di sanificazione, magari dando solo comunicazione dello stesso.

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