Condominio

Gli amministratori sono professionisti, la loro attività è autorizzata dal decreto del 22

Nel Dpcm del 22 marzo vi sono norme che riguardano direttamente l'attività dell’amministratore di condominio, che non è sospesa.

di Giulio Benedetti


La normativa di emergenza per l'epidemia da covid 19 è continua, per cui gli interpreti e i cittadini sono chiamati ad un continuo aggiornamento delle misure da seguire. Nel D.P.C.M. del 22 marzo vi sono delle norme che riguardano direttamente l'attività dell'amministratore condominiale che non è sospesa.

Tutti i professionisti senza esclusione
Il decreto afferma che le attività professionali non sono sospese e la norma non può essere interpretata nel ricondurvi solo quelle per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione ad un albo professionale.

L'interpretazione restrittiva è esclusa dal suo tenore letterale , non condizionato all'iscrizione all'albo, e dalla necessità di un coordinamento , nel condominio, delle attività non sospese e indicate nell'allegato 1 del decreto.

I codici Ateco
Interessano direttamente la vita condominiale quelle indicate ai numeri 33,35,36,37,38,39,43.2,69,71 e relative alla riparazione della macchine, alla fornitura di energia elettrica e delle acque, alla gestione delle reti fognarie, alla raccolta dei rifiuti, all'ingegneria civile, all'installazione degli impianti, elettrici, idraulici e ad altri lavori di costruzione ed installazione , alle attività legali e contabili, alle attività degli studi di architettura e di ingegneria, ai sevizi di vigilanza privata ed ai relativi sistemi , all'attività di pulizia e di disinfestazione.

Infatti la fruizione di tutti tali servizi è necessaria per l'attività dell'amministratore condominiale che, nonostante lo stato di emergenza , deve attenersi ai suoi doveri sanciti dall'art. 1130 c.c. . Tra i medesimi, durante lo stato di emergenza , permangono i seguenti :
* la disciplina delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse comune , in modo che ne sia assicurato il migliore godimento a tutti i condomini;
* il compimento degli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio.

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