Condominio

Covid-19, fermato per strada e denunciato un amministratore

Stava andando in condominio a dare comunicazione di un intervento di sanificazione

di Rosario Dolce

L'attività di amministratore non sembra rientrare tra quelle previste come essenziali. Almeno questa sembra l'interpretazione che le forze dell'ordine stanno dando al Dpcm 22 marzo 2020.

Non è stata ritenuta legittima, ad esempio, la motivazione offerta da un amministratore, fermato mentre stava andando in un condominio, per lo svolgimento di attività informativa in favore dei condòmini.

La motivazione
L'amministratore, in particolare – per come si legge nel verbale - aveva precisato agli agenti di dover andare presso l'edificio per apporre in bacheca l'avviso che preannunciava l'intervento di una ditta specializzata incaricata della sanificazione delle parti comuni, come previsto da un'ordinanza locale.

Il comando dei carabinieri locali, tuttavia, ha ritenuto che l'autocertificazione prodotta al riguardo non fosse sufficiente e, pertanto, ha contestato all'amministratore, la violazione dell'articolo 650 Codice penale in relazione al Dpcm 8 e 9 marzo 2020.

Quindi, anche volendo prescindere dall'ultimo Dpcm, sul blocco di «tutte le attività produttive industriali e commerciali», in ogni caso, lo svolgimento di un'attività esterna quelle quella riferita, non è stato ritenuto giustificabile neanche sotto il profilo delle «comprovate ragioni lavorative».

La violazione del Codice penale
L'articolo 650 del Codice penale è un vero e proprio reato, sia pure non particolarmente grav e. La norma, nello specifico, dispone che chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

La disposizione violata nel caso specifico è diretta a tutelare l'ordine pubblico. Il bene giuridico oggetto di tutela è la polizia di sicurezza, in stretta correlazione con l'ordine pubblico generale.

Resta fermo, naturalmente, il diritto dell'amministratore di contestare la legittimità del provvedimento. Sarà compito del giudice penale, in seguito, verificare se lo stesso sia stato emesso senza violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza (Corte costituzionale, sentenza numero 8 del 1956 e Cassazione penale, sezione I, 51458/2017).

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