Condominio

Decreto coronavirus, responsabilità attenuate per l’amministratore

di Rosario Dolce

Il blocco delle attività e dell'economia attenua le responsabilità giuridiche in tema di inadempimento, non solo contrattuale, del debitore, sia esso un amministratore che un condominio negli edifici.

Una chiave di lettura, al passo con i tempi, che trova fondamento dalla previsione dell' articolo 91 del Decreto-legge 18/2020 , per cui «il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto (alias coronavirus) è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti».

La norma è una sorte di salva condotto è tende ad escludere gli aggravi della responsabilità in capo all'assunto debitore, al di là del mero inadempimento, che in sé rimane un fatto oggettivo.

La responsabilità del debitore
L'articolo 1218 del Codice civile, infatti, pone espressamente a carico del debitore la prova che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile; prova che esige la dimostrazione dello specifico inadempimento, che ha reso impossibile la prestazione (Corte di Cassazione, 3294/2004).

L'impossibilità sopravvenuta
La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della sua prestazione può verificarsi, secondo le previsioni degli articoli 1218 e 1256 codice civile, solo se in quanto concorrano l'elemento obiettivo della impossibilità di eseguire la prestazione medesima, in sé considerata, e quello soggettivo dell'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione.

Ambito condominiale
In particolare, ove vengano in considerazione obblighi di natura contrattuale assunti da un Condominio negli edifici e/o dall'amministratore in proprio, l'impossibilità di adempiere connessa sopravvenute esigenze quali quelle del coronavirus va pur sempre apprezzata, anche in ragione di decadenze o penali connessi ad omessi adempimenti.

Gli esempi
Sotto questo ultimo profilo, gli esempi di applicazione dell'”istituto/i” in ambito condominiale potrebbero essere dei più disparati, si tratta di ipotesi talmente eterogenee che risultano di difficile previsione astratta. Allora., proviamo ad offrire una spaccato di esperienza condominiale.

1) il condominio come committente. I vizi dell'opera appaltata e la decadenza per farli valere
Tra i termini di decadenza che viene in rilievo, sotto il profilo contrattuale, v'è senza dubbio quello che disciplina l'esercizio dell'azione di responsabilità dell'appaltatore per rovina o difetti dell'opera. L'articolo 1669 codice civile prevede, infatti, che la denunzia dei vizi debba essere fatta entro un anno dalla scoperta.
Il termine di un anno, nello specifico, decorre dal giorno in cui il condominio-committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (ad esempio, tramite lo svolgimento di un'apposita consulenza tecnica). Viceversa, non sono sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti di sorta.
La norma, per di più, prescrive un ulteriore termine, che si aggiunge a quello di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti - di un anno dalla “scoperta” -, quale quello della prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, che va esercitata, pertanto, entro un anno dalla denuncia.
Questi termini sono interdipendenti, nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente non può essere fatta valere.
In periodo di coronavirus, questi termini (ndr, in realtà, la norma parla solo di decadenza e non di prescrizione), laddove dovessero cadere nel “periodo cuscinetto” di che trattasi (09 marzo – 15 aprile), potrebbero essere “congelati”, ove si dimostri anche l'impossibilità di poterli fare valere (si pensi al fatto per cui, a tutt'oggi, risulta quantomeno problematico, se non assai gravoso, recarsi da un avvocato per il rilascio di una procura speciale, se non si dispone di un kit per la firma digitale).

2) il condominio come debitore del fornitore e contribuente
Il condominio-debitore, in questo preciso momento, è salvaguardato dalle norme in esame, in termini di decadenza e penali di sorta, anche per quanto riguardo il mancato pagamento delle bollette acqua, luce e gas.
Anzi, in punto, va registrato l'intervento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, proprio per fare fronte al periodo di emergenza in esame, con comunicazione del 12 marzo scorso, ha invitato tutti le società operanti nel mercato a rinviare dal 10 marzo al 3 aprile le procedure per il distacco per i clienti morosi (termine, probabilmente, che sarà sottoposto ad ulteriore rinvio).
La sospensione dei servizi per morosità delle bollette elettriche riguarda, in particolare, tutti i clienti in bassa tensione e per il gas tutti quelli con consumo non superiore a 200mila metri cubi standard (smc, che è il criterio di calcolo individuato per misurare la fornitura di gas). Per le bollette dell'acqua, invece, si fa riferimento a tutte le tipologie di utenze domestiche e non domestiche.
L'Arera ha, sempre con il medesimo provvedimento, segnalato alle competenti autorità l'opportunità di riconsiderare i termini previsti dalla normativa vigente per l'approvazione (relativi all'anno 2020) delle “tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, proponendo il differimento al 30 giugno 2020 del termine del 30 aprile 2020 attualmente previsto.

3) Il condòmino debitore del condominio
L'articolo 91 del DL 17 marzo potrebbe e dovrebbe trovare applicazione nei rapporti interni tra condominio e condòmino, per le infrazioni al regolamento condominiale di cui all'articolo 70 delle disposizioni di attuazione al codice civile, specie laddove esse prevedano l'applicazione di penali o interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento degli oneri condominiali.
Va da se che l'applicazione di tali “misure” possa essere consentita in condominio solo nel caso in cui la relativa previsione sia contenuta all'interno di un regolamento approvato da parte di tutti i condòmini, cioè di origine contrattuale.
La Corte di Cassazione ha, infatti, previsto che, in mancanza, sarebbe illegittima una deliberazione condominiale nella parte in cui stabilisce, a carico di alcuni condomini, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio (in tal senso Cass. 10929/2011; conforme 21 aprile 2008, n. 10329).
In altre parole, gli interessi di mora, eventuali “multe” o penali possano essere applicate nei confronti del condomino moroso unicamente ove tale possibilità sia prevista dal regolamento condominiale e la relativa clausola sia stata approvata all'unanimità.
Nel qual caso, ammesso sia possibile, dunque, all'amministratore provvedere all'applicazione di sanzioni o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti nei confronti dei condòmini morosi che vi danno causa, il rispetto delle misure di contenimento, previste dal Decreto-legge 17 marzo scorso, dovrebbe esonerarlo dall'esercizio del potere di irrogazione delle misure di infrazione di che trattasi, e ciò almeno fino a quando non verrà superato lo stato di emergenza nazionale.

Amministratore inadempiente e condannato
Infine, anche l'amministratore condominiale, in proprio, potrebbe giovarsi di questo periodo di “limbo”, per scongiurare l'applicazione di penali - ove previste in seno ad appositi provvedimenti giurisdizionali, -, a causa del persistere del relativo inadempimento agli obblighi di mandato, di cui:
- all'articolo 1129, comma 8, del Codice civile (alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condomnio e ai singoli condòmini…);
- o all'articolo 63, comma 1, delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, laddove prevede che questi sia tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condòmini morosi.

Si pensi, in tal caso, alla clausola prevista dall'articolo 614 bis c.p.c., che accompagna la condanna del citato professionista – ove, intervenuta - alla consegna della documentazione condominiale, a seguito di revoca, ovvero alla trasmissione dei dati dei condòmini morosi ad un fornitore condominiale, con l'applicazione di una penale - in genere, pari a 50 euro giornalieri- per ciascun giorno di ritardo dalla data prefissata per l'attuazione dell'obbligo in questione.

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