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Obblighi dell’amministratore per nuove norme antincendio

Per l’antincendio, qual è l’elenco analitico degli adempimenti da mettere in atto da parte dei proprietari e degli amministratori di immobili? E quali sono esattamente le incombenze in capo agli amministratori nella loro qualità di responsabili dell’attività?

di Rosario Dolce - L’Esprto Risponde

La domanda


Per l’antincendio, qual è l’elenco analitico degli adempimenti da mettere in atto da parte dei proprietari e degli amministratori di immobili? E quali sono esattamente le incombenze in capo agli amministratori nella loro qualità di responsabili dell’attività?

Il nuovo testo normativo assegna all'amministratore compiti di informazione e sensibilizzazione dei condòmini, prima ancora che operativi.Egli è tenuto a documentare per iscritto l'attività posta in essere per il mantenimento in efficienza dei sistemi dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, nonché le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione richiesti dai vigili del fuoco (il tutto, all'interno di un registro, da includere nel più ampio Registro anagrafe sicurezza, previsto dall'articolo 1130, comma 1, n.6, del Codice civile).

I nuovi requisiti antincendio previsti in capo agli edifici condominiali sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;

b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;

c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

Le nuove regole sono entrate in vigore il 6 maggio 2019 per gli edifici di nuova costruzione; mentre per gli edifici esistenti bisognerà adeguarsi entro:- 2 anni (maggio 2021) per l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.- 1 anno (maggio 2020) per l'adozione delle restanti disposizioni.Il testo normativo indica, inoltre, i nuovi livelli di prestazione (Lp) a cui devono rispondere gli edifici condominiali, graduando le incombenze, in capo all'amministratore, a seconda del riferimento.L'elenco completo delle attività e delle prescrizioni per ogni tipologia di Lp in capo al responsabile delle attività è presente nelle tabelle allegate al Dm del 25 gennaio 2019.

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