Condominio

È aggravato il furto dei portoni del condominio

Sono infatti posti a tutela delle abitazioni private anche se si trovano su una strada pubblica

di Giulio Benedetti

Il carattere tipico delle parti comuni condominiali è la contitolarità della loro proprietà, per cui il furto di una di esse equivale a quello commesso in una privata abitazione. E' la conclusione della Corte di Cassazione (sentenza 8421/2020) la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto contro la sentenza che lo aveva condannato alla pena di un anno e 9 mesi di reclusione per il furto di due portoni di ingresso di due condomini.

La difesa del condannato
Il condannato contestava la condanna per il furto aggravato in una privata dimora , poiché affermava che il portone di ingresso del condominio, che si affaccia sulla pubblica via, è privo di qualsiasi carattere di riservatezza, in quanto il ricorrente lo ha asportato senza fare ingresso nello stabile.

Le ragioni della Corte
La Cassazione sosteneva la correttezza della sentenza di condanna in quanto i portoni condominiali rientravano nella tutela accordata dall'articolo 624 bis Codice penale. La norma difende i beni sottratti da edifici o da luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora , e in questa nozione rientrano i luoghi in cui si svolgano non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico , né siano accessibili ai terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.

Le pertinenze della privata dimora
In questi luoghi rientrano anche i beni sottratti dalle pertinenze della privata dimora. Nel caso trattato i portoni erano posti all'ingresso degli androni degli edifici condominiali che difendevano le private dimore e gli spazi condominiali ad esse collegati . Quindi i portoni erano in un luogo di appartenenza delle private dimore e rientravano nella tutela prevista dall'articolo 624 bis Codice penale.

Esempi di pertinenze
In verità la giurisprudenza delle Cassazione ha affermato che rientrano nel concetto di pertinenza della privata abitazione:
- il pianerottolo condominiale, antistante la porta di abitazione di uno dei condòmini , avente come gli altri il diritto di escludere l'intruso;
- l'androne del palazzo , per la sua natura pertinenziale alle abitazioni collocate nello stabile;
- le aree condominiali in genere , comprese quelle destinate al parcheggio, che non siano nella disponibilità dei singoli condòmini.

In questi casi la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato la strumentalità del rapporto tra il luogo violato con la privata dimora ed ha individuato il collegamento di servizio tra i luoghi , come avviene per le parti comuni di un edifico , rispetto alle private dimore che lì si trovano.

Pertanto i due portoni , posti all'ingresso degli edifici condominiali, difendevano gli ingressi delle singole abitazioni interne. La osservazione che i portoni insistessero sulla pubblica via non esclude la loro funzione di protezione delle parti comuni e quindi il reato compiuto da chi li ha sottratti è furto aggravato.

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