Condominio

Lavori appaltati in condominio e Covid-19. Come si tutela l’amministratore

Disponibile un modulo da inviare al Coordinatore sicurezza per valutare la sospensione

di Francesco Schena

L'emergenza Coronavirus ha determinato una sterminata propagazione di effetti non soltanto in tema di sicurezza sanitaria ma anche dei luoghi di lavoro, compresi quelli relativi ai cantieri mobili e temporanei allestiti in condominio a seguito di appalti per la manutenzione straordinaria delle parti comuni come le facciate e i tetti.

A questo proposito, gli addetti ai lavori si chiedono come comportarsi circa la prosecuzione o meno dei lavori appaltati e, alla luce del Dpcm dell'11 marzo 2020, il quesito è più che legittimo.

I lavori appaltati e le disposizioni del Dpcm
Certamente, non si tratta di attività da ritenersi espressamente sospese per quanto riportato ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 1 del Decreto. Tuttavia, sono, altrettanto certamente, attività interessate dalle raccomandazioni espresse al punto 7) del medesimo articolo.

C'è da chiedersi se trattasi di opere indispensabili e, chiaramente, non si tratta di attività sostituibili con il lavoro agile. Ma non solo. È altresì necessario assumere protocolli anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (pensiamo ai ponteggi fissi, mobili e sospesi e alle piattaforme aeree), adottare appositi strumenti di protezione individuale.

Si aggiunga, inoltre, la necessità di rivedere tutti i documenti di sicurezza previsti dal Dlgs 81/2008, come il Pos (Piano operativo di sicurezza), eventuale Psc (Piano sucurezza e coordinamento) e il DUVRI (Documento unico valutazione rischio interferenze) nel caso di dipendenti del fabbricato, quanto meno in relazione agli attuali comportamenti da adottare nella prevenzione del nuovo rischio sanitario e nell'uso dei nuovi e specifici Dispositivi di protezione individuale.

Modulo che l’Amministratore deve inviare
A questo proposito, trovate al termine dell’articolo un modello di comunicazione da inoltrare al Coordinatore sicurezza e salute da parte dell'Amministratore per poter vagliare e stabilire l'opportunità di sospendere o meno gli appalti in campo edilizio in condominio. Si tratta di un documento che vuole ispirarsi al principio della massima prudenza, anima del Dlgs n. 81/2008, a cui deve sempre informarsi l'operato dell'Amministratore di condominio nella sua veste di Committente/Responsabile dei Lavori.

Le responsabilità dell’Amministratore
È il caso di ricordare come l'Amministratore, quale rappresentante legale del condominio committente, assuma su se stesso le funzioni di responsabile dei lavori qualora non provveda a nomina specifica (dipendente o professionista autonomo con contratto di tipo professionale).

Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito come il committente costituisca “il perno” intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri (Cassazione 07.07.2003, n. 28774) e che è consolidato il principio secondo il quale «il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro» (Cassazione n. 7209/2007; Cassazione n. 7714/2007), prevedendo che sia esonerato dalle proprie responsabilità esclusivamente se ha provveduto con tempestività non solo alla nomina di un responsabile dei lavori, ma altresì al conferimento allo stesso di una delega avente ad oggetto gli adempimenti richiesti per l'osservanza delle norme antinfortunistiche (Cassazione penale n. 23090/2008).


Modello di lettera da inoltrare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
Oggetto: Condominio di via .................................................. Appalto in corso con l'impresa ...................... e DPCM 11/03/2020.
Con riferimento all'appalto in oggetto e nella mia qualità di Committente/Responsabile dei lavori, La invito, nella sua qualità di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, a vagliare la ricorrenza dei presupposti affinché le opere in corso non siano da sospendere.
Segnatamente, voglia assicurarmi, di concerto con l'impresa appaltatrice e suoi rispettivi consulenti e medici del lavoro che:
a) i lavori in argomento siano indispensabili e quindi non sospendibili;
b) sia possibile attuare il rispetto delle distanze interpersonali o che sia possibile assumere protocolli anti-contagio, con aggiornamento dei documenti di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e l'adozione di specifici DPI;
c) sia possibile contingentare l'accesso del personale alle parti comuni del condominio.
Nelle more di tali valutazioni, la invito comunque a valutare l'opportunità di propormi la sospensione momentanea dei lavori.
Nell'accertata ipotesi, invece, di non poter assicurare quanto alle lettere a), b) e c), la invito a considerare l'opportunità di propormi la sospensione dell'esecuzione dei lavori fino al 25 marzo 2020 - salvo sviluppi della legislazione d'urgenza in corso - o a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Cordiali saluti.
L'Amministratore
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