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Nuovo ascensore, le maggioranze per installarlo quando gli utenti sono pochi

In caso di nuova installazione di ascensore, cui parteciperebbero alla spesa (e quindi solo loro usufruirebbero del servizio) sei condomini su 14. L'assemblea deve comunque deliberare l'autorizzazione per l'installazione del nuovo impianto? E con quale maggioranza prevista dal Codice civile?

di Raffaele Cusmai

La domanda

In caso di nuova installazione di ascensore, cui parteciperebbero alla spesa (e quindi solo loro usufruirebbero del servizio) sei condomini su 14. L’assemblea deve comunque deliberare l'autorizzazione per l'installazione del nuovo impianto? E con quale maggioranza prevista dal Codice civile?

A cura di Smart24 Condominio

Come corollario dell'art. 1123, comma 2, c.c., che stabilisce la ripartizione delle spese relative alle parti comuni in base ad un principio di proporzionalità qualora vi sia un loro uso differente per ciascuno dei condomini, l'art 1124 c.c. prevede che, per la manutenzione e la sostituzione dell'impianto dell'ascensore, le spese saranno ripartite in relazione all'uso che questi possono farne.

Tuttavia, poiché non si tratta di un godimento perfettamente misurabile, la spesa sarà ripartita per metà tenendo conto del valore (millesimi) delle singole unità immobiliari, mentre l'altra metà sarà calcolata proporzionalmente all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Non rileva, quindi, ai fini del computo della quota di contributo, l'uso effettivo di detto impianto.

Altresì, esula dall'ambito di applicazione della norma in esame la spesa per l'istallazione ex novo dell'impianto dell'ascensore, che rimarrà soggetta alla disciplina per le innovazioni deliberate a maggioranza ex art. 1136, co. 5, c.c. (la maggioranza degli intervenuti in assemblea, che rappresenti almeno 2 terzi dei condòmini), la cui spesa sarà sostenuta dai condomini in proporzione ai millesimi di loro proprietà.

A conferma di quanto esposto la Suprema Corte ha da ultimo stabilito che “a differenza dell'installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese vanno suddivise secondo l'art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino), quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente vanno ripartite ai sensi dell'art. 1124 c.c.” (Cass. civ., Sez. VI , Ord., 12-09-2018, n. 22157).

I condòmini possono sempre regolare la ripartizione delle spese in difformità da quanto previsto dalla norma in esame, con un regolamento condominiale avente carattere contrattuale che può, per esempio, prevedere il concorso nelle spese dei soli condòmini che usufruiranno del servizio.

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