Condominio

Legge Pinto, la durata si calcola sommando i periodi di venditore e acquirente

Nel corso di una causa condominiale, se un condomino cede il proprio appartamento ad altri, la «durata irragionevole del processo» si calcola tenendo conto dell'effettiva partecipazione alla controversia di ambedue

di Luana Tagliolini

Se nel corso di una causa condominiale, un condomino cede il proprio appartamento ad altri, l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo si determina tenendo conto dell'effettiva partecipazione alla controversia del cedente e del cessionario.

La «legge Pinto»
L'indennizzo è previsto dalla legge n. 89/2001 conosciuta come “legge Pinto” che ha introdotto nel nostro ordinamento un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dall'irragionevole durata del processo che viola il principio del c.d. “giusto processo” contenuto nell'articolo 111 della costituzione.

Il contenzioso
L'intervento della Corte di Cassazione (sentenza n. 5529/2020) si è svolto nell'ambito di una causa finalizzata ad ottenere l'indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata del processo avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare concernente la distribuzione dei posti auto all'interno di uno spazio comune.

Nel corso del giudizio e, in particolar modo, durante la fase di appello, un condomino aveva venduto il proprio immobile e la Corte aveva riconosciuto, per quanto riguarda l'aspetto che qui interessa, l'indennizzo per il primo grado al cedente venditore e, per il giudizio di appello, al cessionario acquirente dell'immobile. Infatti il venditore si era costituito nel primo giudizio e poi aveva venduto l'immobile all'acquirente che si era costituito nel giudizio di appello insieme all'ex venditore.

La Suprema Corte ha rilevato l'erroneità di simile operazione in virtù dei principi generali processuali. Ai sensi dell'articolo 111 codice procedura civile «In tema di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e, pertanto, sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all'inizio della causa» (il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, solo se le altre parti vi consentono, può esserne estromesso).

Precisano ulteriormente i giudici di legittimità che proprio in virtù del principio stabilito dall'articolo 111, terzo comma, cod. proc. civ., il venditore mantiene la sua legittimazione attiva conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma.

Il diritto è doppio
Ne deriva quindi che, ai fini della domanda dell'equa riparazione ai sensi della legge n.89/2001, ciascuno di loro (cedente e cessionario) potrà riferire la pretesa indennitaria per violazione del termine ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel giudizio.

Spetta comunque al giudice del rinvio verificare la durata irragionevole con riferimento alla diversa partecipazione al giudizio del condomino parte originaria del giudizio, e del suo successore, parte interveniente ex art. 111 c.p.c., tenendo conto dell'effettiva partecipazione alla controversia dell'uno e dell'altro.

La corte di merito, spiega la Cassazione, nel suddividere l'indennizzo tra venditore e acquirente in base a due gradi del processo, non avrebbe tenuto conto del fatto che il venditore, pur essendo stato destinatario della pronuncia di primo grado, si era costituito anche in appello divenendo parte sostanziale del processo anche in secondo grado per cui in capo al venditore perdurava l'interesse alla definizione del giudizio anche successivamente alla alienazione dell'immobile.
La Corte ha quindi riviato la causa ad altra sezione della Corte di Appello.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©