Condominio

All’amministratore «povero» pena sospesa anche se non ha pagato la provvisionale

L'amministratore di condominio condannato per appropriazione indebita ottiene la sospensione condizionale della pena anche se non ha risarcito nulla

di Giulio Benedetti

L'art. 165 c.p. consente al giudice di sottoporre il condannato ad obblighi civili, per cui il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinata dal giudice all'adempimento delle restituzioni ed al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno. In effetti l'art. 185 c.p. obbliga l'autore del reato alle restituzioni ed al risarcimento del danno.

Tuttavia tale subordinazione può essere disposta solo se il debitore è in grado di adempiere al pagamento della provvisionale. Tale è la conclusione della Corte di Cassazione (sentenza 8106/2020) che ha annullato una sentenza limitatamente alla subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale ed eliminava la subordinazione.

Appropriazione indebita aggravata
Il caso trattato riguardava la condanna di un amministratore condominiale per la commissione del reato di appropriazione indebita aggravata, a cui il benefico della sospensione condizionale della pena era stato subordinato al pagamento della provvisionale liquidata in favore della parte civile.

Il giudice dichiarava la responsabilità dell'amministratore perché si era appropriato del denaro versato dai condòmini sul suo conto corrente e perché la prova dell'appropriazione consisteva sia nella mancata restituzione del denaro, nonostante i ripetuti solleciti del condominio danneggiato, sia dalla consegna da parte dell'amministratore di due assegni , privi di copertura, al condominio.

Subordinazione della sospensione alla provvisionale
La Corte di Cassazione accoglieva il motivo di ricorso per cui la sentenza fosse stata viziata nella sua motivazione, in quanto il giudice disponeva la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, senza valutare le condizioni economiche dell'imputato , il quale era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La giurisprudenza di legittimità afferma che qualora il giudice accerti chiari elementi che dimostrano le ridotte condizioni economiche dell'imputato, deve tenerne conto. Nel caso trattato la ridotta capacità economica dell'imputato era provata dalla sua ammissione al patrocinio dello Stato, elemento che denotava una significativa precarietà economica ed esistenziale, in quanto il ricorrente aveva un reddito anno inferiore all'entità della provvisionale che , secondo la decisione del giudice , sarebbe stata pagata entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

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