L'esperto rispondeCondominio

Terrazzo a tasca, serve il sì dell’assemblea?

Vorrei acquistare una mansarda sulla cui superficie di proprietà vorrei realizzare un terrazzo a tasca di dimensioni consone, comunque non rilevanti. Tale apertura andrebbe a sostituire un lucernario di 1 metro quadrato - che ad oggi è la sola luce, insieme ad un altra finestrella di pari dimensioni, nel locale ove verrebbe ricavata la tasca (a oggi scarsamente illuminato e arieggiato). Preciso che l'inquilina dell'appartamento a fianco ha già aperto una tasca analoga. Leggo che la giurisprudenza è ambivalente in merito: ora, fatti salvo i permessi comunali e preso atto del precedente della vicina, devo chiedere permessi all’assemblea del condominio?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Vorrei acquistare una mansarda sulla cui superficie di proprietà vorrei realizzare un terrazzo a tasca di dimensioni consone, comunque non rilevanti. Tale apertura andrebbe a sostituire un lucernario di 1 metro quadrato - che ad oggi è la sola luce, insieme ad un altra finestrella di pari dimensioni, nel locale ove verrebbe ricavata la tasca (a oggi scarsamente illuminato e arieggiato). Preciso che l'inquilina dell'appartamento a fianco ha già aperto una tasca analoga. Leggo che la giurisprudenza è ambivalente in merito: ora, fatti salvo i permessi comunali e preso atto del precedente della vicina, devo chiedere permessi all’assemblea del condominio?


A cura di Smart24 Condominio

Relativamente alle opere effettuate dai condomini su parti di loro proprietà o di uso esclusivo, qualora il Regolamento condominiale non disponga diversamente, ai sensi dell'art. 1122 c.c., queste possono essere effettuate dandone preventiva notizia all'amministratore, senza che sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea di condominio.

Tale norma, infatti, costituisce corollario della disposizione di cui all'art. 1102 c.c., il quale consente a ciascun condomino di “servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”, sempre che ciò avvenga nel rispetto delle norme edilizio-urbanistiche.

Pertanto, la Suprema Corte, argomentano in merito ad un caso simile a quello in esame ha stabilito che “l'apertura di una finestra sul muro comune e prospiciente una chiostrina condominiale non integra un'ipotesi di servitù a carico degli alloggi frontistanti, ma utilizzazione della cosa comune che assolve alla precipua finalità di dare aria e luce alle unità immobiliari che su di essa si affacciano” (Cass. civ. Sez. II, 03/01/2014, n. 53).

Detta norma pone, altresì, in capo al singolo condomino il divieto di effettuarle qualora queste possano recare “danno alle parti comuni ovvero” determinare “pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio”.

Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che il concetto di danno, in cui si identifica il limite alla facoltà di ogni condomino di eseguire opere all'interno della porzione di sua proprietà, non va limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o della intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidono o riducono apprezzabilmente le utilità ritraibili dalla cosa comune, anche se di ordine edonistico od estetico (C. Cass., Sent. n. 1947/1989).

Conseguentemente qualora si arrechi un danno, in tal caso il giudice può inibire la nuova destinazione, ordinando la rimozione delle opere pregiudizievoli, qualora sia stata ritualmente proposta la domanda in tal senso (cfr. Cass. civ. Sez. II, 17/04/2001, n. 5612).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©