Condominio

Il vano contatori è condominiale e non in comunione se manca un titolo preciso

Non sono determinanti né il regolamento di condominio, né l'inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino

di Giovanni Iaria

Il vano che ospita i contatori delle utenze elettriche si presume di proprietà condominiale in assenza di un titolo di acquisto che esclude la comunione del bene, anche nel caso in cui l'assemblea condominiale abbia accettato di spostare le utenze in un altro locale.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4890/2020, pubblicata il 24 febbraio 2020.

Un condòmino voleva impadronirsi del sottoscala
La vicenda esaminata dai giudici di legittimità trae origine dal giudizio promosso da alcuni condòmini i quali convenivano innanzi al Tribunale un altro condòmino e il condominio chiedendo che venisse dichiarata la proprietà condominiale di un vano sottoscala sito all'interno del condominio nel quale erano collocati i contatori delle utenze elettriche posti a servizio delle varie unità facenti parti del condominio.

La domanda veniva accolta dal Tribunale e confermata dalla Corte d'Appello.

Il principio
La Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso promosso dal condòmino originariamente convenuto, lo ha rigettato e dopo aver ribadito il principio secondo il quale in presenza di uno stabile asservimento di un bene al godimento delle proprietà individuali situate all'interno dell'edificio in condominio, si deve presumere che detto bene sia di proprietà comune a tutti i condòmini, ha osservato che la suddetta presunzione, stante la natura non tassativa dell'elencazione di presunzione dei beni comuni contenuta nell'articolo 1117 del codice civile, può essere superata dal soggetto che rivendica la proprietà esclusiva, soltanto mediante «un titolo d'acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, mentre non sono determinanti le risultanze del regolamento di condominio, nè l'inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5633 del 18/04/2002, Rv.553833; conformi, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8301 del 26/05/2003, Rv.563560; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 07/05/2010, Rv.613094; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20593 del 07/08/2018, Rv.650001). Cosa che nel caso esaminato non è avvenuto.

Le decisioni assunte dall'assemblea condominiale, hanno concluso i giudici della Cassazione, non implicano necessariamente il riconoscimento dell'«alienità» del vano e nessuna rilevanza assume la circostanza che le suddette delibere non siano state impugnate da alcuno dei condòmini.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©