Condominio

L’amministratore condominiale non risponde dell’infortunio al dipendente dell’appaltatore

Se ha verificato l’idoneità della ditta, non può essere ritenuto responsabile della caduta da un ponteggio dell’operaio che stava effettuando i lavori nel condominio

di Giulio Benedetti

Quando firma il contratto di appalto , approvato dall'assemblea condominiale, l'amministratore , per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, deve attenersi all'articolo 93 del dlgs. n. 81/2008.Questa norma esclude la responsabilità del committente se verifica l'idoneità della ditta appaltatrice , acquisendo l'iscrizione alla camera di commercio ed il relativo Durc, il Documento unico di regolarità contributiva.

La fattispecie in esame
La Corte di Cassazione (sentenza n. 5946/2019) esclude la responsabilità, per un infortunio , dell'amministratore committente laddove si attenga a questi principi. In realtà la pronuncia annullava, senza rinvio, la sentenza impugnata , perché il reato era estinto per prescrizione e rinviava la causa al giudice civile, agli effetti civili. L'amministratore era stato condannato per il reato di lesioni colpose gravi che avevano colpito un lavoratore precipitato al suolo a causa del cedimento di un ponteggio.

All'amministratore era stata contestata la violazione dell'articolo 90 del dlgs. n. 81/2008 , poiché, in qualità di committente , ometteva di designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e di verificare l'idoneità tecnica dell'impresa appaltatrice. La Corte di Cassazione criticava la sentenza di condanna perché non accertava il nesso di causalità tra la condotta dell'amministratore e l'infortunio .

Va provato il nesso di causalità
Il giudice di legittimità affermava che per valutare , sotto il profilo della omessa verifica dell'idoneità dell'impresa appaltatrice, la responsabilità del committente , in relazione all'infortunio, occorre verificare in concreto l'incidenza della sua condotta nel provocare l'evento. Per accertare questa causalità il giudice deve valutare le capacità organizzative dell'appaltatore , in relazione all'esecuzione della specificità dei lavori, all'ingerenza nei lavori da parte del committente ed alla sua percezione di situazioni di pericolo in cui versano i lavoratori .

Questi elementi non sono stati valutati dal giudice di appello il quale, inoltre, non ha considerato che poiché il contratto di appalto era inferiore a “200 uomini – giorno” per il committente era sufficiente acquisire il certificato di iscrizione alla camera di commercio , il Durc e l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII.

Per la Corte di Cassazione la “culpa in eligendo” del committente, ovvero la sua responsabilità in ordine ai danni provocati a terzi dai suoi dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti, non può ritenersi provata dal solo infortunio. In definitiva la sentenza della Corte di appello, desumeva la responsabilità solo su un dato formale , e non indicava il difetto di diligenza dell'amministratore condominiale nella scelta dell'impresa appaltatrice e l'effettivo contributo causale della sua condotta omissiva nella realizzazione dell'infortunio.

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