Condominio

Il furto nel cortile condominiale equivale a quello in casa

E’ tutelata la dimora privata, un concetto più esteso di quello dell’abitazione, che ricomprende il bene strumentale alle esigenze di vita domestica del proprietario

di Rosario Dolce

Il cortile condominiale dello stabile appartiene al novero delle pertinenze del condominio (o dei condòmini) e per questo in caso di furto si ritiene configurata l'ipotesi tentata del furto in abitazione. Il principio è stato stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 5968 del 2020.

Il caso
Alcuni malintenzionati, dopo essere entrati dal portone dello stabile, perlustrando i vari piani, erano stati trovati dalla Polizia Giudiziaria nel cortile condominiale, mentre stavano tentando di rubare delle biciclette dalla rastrelliera.

La fattispecie penale
I ladri sono stati condannanti alla pena prevista dall'articolo 624 bis codice penale, per il quale «Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da 927 euro a 1.500 euro».
Questa norma è stata inserita, dall'articolo 2, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, per considerare in via autonoma (e non più come circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 codice penale) quelle condotte considerate maggiormente rischiose per l'incolumità dell'offeso.

La “nuova” norma
La nuova norma punisce il comportamento di chi si impossessi della cosa altrui mediante introduzione in uno dei luoghi nei quali la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata: intendo per questo il luogo di “privata dimora” che è nozione più ampia e comprensiva di quella di “abitazione”, come è dimostrato anche dalla formulazione dell'articolo 614 codice penale, dove sono entrambi presenti (Cassazione penale, n. 4569 del 22/12/2010).

Pertinenza tra ambito civile e penale
Anche la nozione di pertinenza valevole ai fini dell'articolo 624 bis codice penale (in passato il riferimento era all'articolo 625 codice penale) non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l'uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto viene accostata alla nozione di appartenenza, di cui all'articolo 615 codice penale.

La “strumentalità”
Quindi, l'elemento caratterizzante la fattispecie di reato è quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario. La giurisprudenza ritiene, quindi, integrato il nuovo reato anche nel caso in cui il fatto sia stato commesso in una portineria condominiale (Cassazione Sezione 5, n. 28192 del 25/03/2008).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©