Condominio

Se l’appaltatore confessa il vizio di costruzione è tenuto al risarcimento danni

Nel caso in esame la confessione si deduceva da una lettera inviata ad una condomina di uno stabile che si lamentava per le infiltrazioni

di Giulio Benedetti

La confessione dell'esistenza del vizio condanna l'appaltatore al risarcimento del danno.
Nel contratto di appalto il termine di decadenza della denuncia dei vizi , stabilito , dall'articolo 1667 Codice civile, è di soli sessanta giorni dalla scoperta e comporta notevoli problemi nel condominio .

Termine troppo breve
E’ molto difficile per l’amministratore convocare in 60 giorni un'assemblea per ottenere la delibera necessaria per promuovere l'azione giudiziale nei confronti dell'appaltatore. L'articolo 1669 Codice civile prevede la decadenza di un anno dalla scoperta del vizio di rovina o di grave difetto nel contratto di appalto di edifici .

Il diritto del condomino committente si prescrive in un anno dalla denuncia. Tuttavia l'appaltatore può ammettere , per iscritto, ai condòmini l'esistenza dei vizi per i quali è pienamente responsabile.

La fattispecie in esame
E' il caso trattato dalla Corte di Cassazione (ordinanza n. 3698/2020) che ha respinto il ricorso di un appaltatore contro una sentenza che lo aveva condannato al risarcimento , in favore di un condominio, dei danni prodotti per gravi difetti nell'opera compiuta.

La sentenza riguardava la denuncia di alcuni condòmini di fenomeni di infiltrazioni di umidità e di gravi difetti nel tetto di un edificio costruito dall'appaltatore. I giudici di merito condannavano l'appaltatore al risarcimento dei danni sulla base di una lettera da questi inviata ad una condòmina che qualificavano di natura confessoria.

Il ricorrente contestava la natura di confessione giudiziaria della missiva, poiché sosteneva che nella stessa non erano indicate le ragioni di fatto che giustificavano l'esistenza di un contratto di appalto.

La pronuncia
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso (condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite e del doppio del contributo unificato) in quanto riteneva corretta la definizione giuridica, compiuta dai giudici di merito, della confessione stragiudiziale compiuta dall'appaltatore alla condòmina , ai sensi dell'articolo 2735 Codice civile che ha lo stesso valore di quella giudiziale .

Questa confessione , per l’articolo 2733 Codice civile, forma piena prova contro il dichiarante e , quindi non è fondato l'assunto del ricorrente sull'infondatezza della valutazione del giudice di appello sui documenti prodotti dalla sua difesa. Infine l'appaltatore non può revocare , ai sensi dell'articolo 2732 Codice civile, la dichiarazione , poiché la questione non è stata sollevata nel corso del giudizio di merito.

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